Innalzamento del termine di decadenza dall’agevolazione dell’imposta di registro per i trasferimenti aventi per oggetto immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati. (DL 31 agosto 2013, n. 102, convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 28 ottobre 2013, n. 124)

È stato convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 28 ottobre 2013, n. 124 il DL 31 agosto 2013, n. 102, recante "Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici".
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Commento

(di Daniele Minussi)
Il testo di legge introduce principalmente una serie di disposizioni riguardanti le modalità operative di accesso ai fondi della Cassa Depositi e Prestiti, l'abolizione della prima rata dell'IMU per il 2013, misure di sostegno al settore immobiliare. Si segnala la rilevanza del comma VI dell'art.6, che porta da tre a sei anni il termine di decadenza dall'agevolazione dell'imposta di registro per i trasferimenti che abbiano ad oggetto immobili ricompresi in piani urbanistici particolareggiati. Va osservato come la detta disposizione interferisca con quella di cui all'art.1 comma XI del t.u. in tema di imposta di registro (d.p.r. 1986 n.131) che prevede per l'ipotesi in esame un termine quinquennale. Ne discende la proroga da cinque a sei anni ai fini della decadenza dalle agevolazioni dettate in materia di imposta di registro in esito al mancato completamento delll'intervento edificatorio ricompreso in piani urbanistici particolareggiati.

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