Pronuncia costitutiva ex art. 2932 cod.civ.; assenza di allegazione del certificato di destinazione urbanistica. Condizione dell'azione e non presupposto della domanda giudiziale. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 16068 del 14 giugno 2019)

In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita immobiliare, il certificato di destinazione urbanistica costituisce una condizione dell'azione e non un presupposto della domanda. Esso conseguentemente può venir prodotto anche in corso di causa nonché nel corso del giudizio d'appello, purché prima della decisione. Ne discende che l'allegazione e la documentazione della sua esistenza è sottratta alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti e la carenza del relativo documento è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Commento

(di Daniele Minussi)
Sul tema si veda anche Cass. civile, sez. II 2005/8503, secondo la quale il II comma dell'art. 18 della l. 1985/47 (ai sensi del quale sono nulli gli atti tra vivi aventi per oggetto il trasferimento di diritti reali relativi a terreni, quando ad essi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica) si riferisce solo ai contratti ad effetti traslativi e non anche a quelli con effetti obbligatori, come accade nell'ipotesi del contratto preliminare di vendita immobiliare. La pronuncia in esame, riecheggiando anche Cass. civile, Sez. II 2006/13221, in un certo senso ne completa il ragionamento: la produzione del CDU risulta infatti indispensabile ai fini della concreta possibilità di emanare la sentenza costitutiva di cui all'art. 2932 cod.civ. che tiene luogo del contratto definitivo che non è seguito. Valido il preliminare senza il CDU, ma poi esso deve venir prodotto prima della sentenza nella causa intrapresa ai fini di addivenire al trasferimento, pena l'improcedibilità della domanda.

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