Acquisto di terreno agricolo da parte imprenditore che al tempo dell'atto non abbia ancora conseguito la qualifica IAP. Decorrenza del termine triennale. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 7268 del 22 marzo 2017)

In tema di imposta di registro, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata dell'8 per cento, prevista dall'art. 1, nota I, della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986, l'acquirente che al momento dell'atto pubblico non possieda la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale deve denunciare, nel medesimo atto, l'intento di acquistarla e, quindi, entro il termine perentorio di tre anni, deve produrre la prova, nel modo indicato dalla legge, dell'avvenuto suo acquisto. Nel caso di inadempimento, il termine triennale di decadenza dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 76, comma 2, del citato D.P.R. n. 131/1986, decorre non dalla richiesta di registrazione, ma dalla data in cui il contribuente ha denunciato (o avrebbe dovuto denunciare) la mancata presentazione, nel termine, della suddetta documentazione, senza che l'eventuale suo decesso possa rilevare come evento interruttivo dei predetti termini.

Commento

(di Daniele Minussi)
In gioco non già la fruizione delle speciali agevolazioni previste per l'acquisto di terreni agricoli (aliquota 8% dell'imposta di registro), bensì l'esercizio in concreto del potere impositivo del fisco in reazione alla mancata produzione della documentazione prevista. Il termine perentorio, avente natura decadenziale, entro il quale deve essere prodotta la documentazione attestante la qualità di IAP, decorre infatti dal momento della stipulazione dell'atto. La mancata produzione del documento attestante la qualifica IAP determina nell'Ufficio l'insorgenza della potestà impositiva di recuperare la differenza di imposta oltre alla sovrattassa del 30% a titolo di imposta complementare. Il termine di decadenza per l'Amministrazione è triennale e decorre non dalla registrazione dell'atto (come normalmente accade), ma dalla data in cui il contribuente ha denunciato o avrebbe dovuto denunciare la mancata presentazione della documentazione, senza che abbiano rilevanza eventi quali la morte dello stesso, che non sortisce effetti interruttivi del termine decadenziale.

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