Pactum fiduciae avente ad oggetto diritti immobiliari. Indispensabilità della forma scritta ad substantiam. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 23093 del 17 settembre 2019)

La convenzione con il quale il fiduciario si obbliga a modificare la situazione giuridica a lui facente capo a favore del fiduciante o di altro soggetto da costui designato, richiede, qualora riguardi beni immobili, la forma scritta ad substantiam e la prova per testimoni di tale patto è sottratta alle preclusioni stabilite dagli artt. 2721 e segg. cod.civ., a condizione che non comporti il trasferimento, sia pure indiretto, di beni immobili, solo nell'ipotesi in cui essa sia volta a creare obblighi connessi e collaterali rispetto al regolamento contrattuale, allo scopo di realizzare un fine ulteriore rispetto a quello naturalmente inerente al tipo di accordo, senza direttamente contraddire il contenuto espresso di tale regolamento.

Commento

(di Daniele Minussi)
La S.C. dopo aver ribadito la necessità a pena di nullità della forma scritta per il patto fiduciario che comporti il trasferimento di diritti reali immobiliari (secondo la logica già espressa in tema di formalismo afferente alle negoziazioni preliminari ed all'attitudine in via mediata di sortire gli effetti di cui all'art. 2932 cod.civ per il tramite di pronunzia costitutiva), viene a considerare quelle negoziazioni fiduciarie che si pongano a latere. Esse potrebbero venir provate con l'ausilio di testimoni soltanto qualora non fossero atte in alcun modo a sortire l'efficacia sopra descritta,, ponendosi come mera fonte eventuale di ulteriori effetti obbligatori.

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