Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. (L. 22 dicembre 2017, n. 219)

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 16 gennaio la nuova norma in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento di cui alla L. 22 dicembre 2017, n. 219

Commento

(di Daniele Minussi)
Finalmente approvato, dopo un lungo e travagliato iter, la legge sul c.d. "testamento biologico", che in effetti vero testamento non è, dovendosi piuttosto inquadrare nell'ambito della disciplina del "consenso informato" che il paziente presta in relazione ai trattamenti sanitari ed agli accertamenti diagnostici. L'istituto delle DAT, vale a dire delle "disposizioni anticipate di trattamento", in effetti viene ad incidere in un tempo in cui la persona ancora venuta meno non è, non potendo dunque qualificarsi pienamente come una atto destinato ad avere effetti dopo la morte. Si tratta di manifestazioni di volontà, revocabili, con le quali vengono impartite istruzioni destinate al personale medico in riferimento ai trattamenti diagnostici e sanitari che si desiderano o non si desiderano siano praticati sulla propria persona e che possono incidere sul mantenimento in vita. Assai rilevante è l'individuazione di un "fiduciario" (figura in un certo senso simile all'amministratore di sostegno, dalle mansioni tuttavia assai più limitate), soggetto deputato ad esprimere valutazioni circa il praticare o meno trattamenti sanitari.

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