Disdetta e mancata disdetta (silenzio)



La disdetta viene qualificata come atto negoziale unilaterale recettizio (Cass. Civ. Sez. III, 4083/78 ) in forza del quale viene impedita la prosecuzione di un rapporto afferente ad un contratto di duratanota1 .

Il codice civile prevede all'art. 1597 cod.civ. che "la locazione si ha per rinnovata se, scaduto il termine di essa, il conduttore rimane ed è lasciato nella detenzione della cosa locata o se, trattandosi di locazione a tempo indeterminato, non è stata comunicata la disdetta...".

Anche nel caso in esame si pone il problema dell'eventuale non intenzionalità del contegno omissivo che vale a configurare la mancata disdetta.

E' forse possibile dare la prova in concreto della mancanza di volontà relativamente al comportamento silente? Può probabilmente concludersi che la legge prevede la mancata disdetta nel termine stabilito quale mero fatto giuridico, condotta tipizzata legalmente nota2 .
Per questo motivo disdetta e mancata disdetta non risultano avere consistenza omogenea: la prima è, come detto, atto negoziale; la seconda mero fatto giuridico cui la legge riconnette effetti determinati, indipendentemente da ogni aspetto riguardante l'intento della parte ovvero la coscienza e volontarietà della condotta omissiva.

In forza del rinvio recettizio di cui all'art. 1324 cod.civ., alla disdetta è stata ritenuta immediatamente applicabile la norma di cui all'art. 1399 cod.civ.. C onseguentemente, quand'essa sia stata posta in essere da un soggetto qualificabile come falsus procurator, sarebbe comunque ratificabile dal dominus (Cass. Civ. Sez. III, 6075/95).

Note

nota1

Così anche Scognamiglio, Contratti in generale, in Trattato di dir.civ., dir. da Grosso e Santoro-Passarelli, vol.IV, t.2, Milano,1980, p.214 e Romagnoli, voce Disdetta , in Enc.dir., vol.XIII, 1964 p.94.
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nota2

In questo senso Tabet, La locazione-conduzione, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu-Messineo, Milano, 1972, p.727, Miccio, La locazione, in Giur.sist.civ. e comm., dir. da Bigiavi, Torino, 1980, p.403, Segni, Autonomia privata e valutazione legale tipica, Padova, 1972, p.345. Contra Guarino, La locazione, in Trattato di dir.civ., dir. da Grosso e Santoro Passarelli, Milano, 1965, p.41, per il quale la rinnovazione esigerebbe una manifestazione di volontà anche tacita.
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Bibliografia

  • GUARINO, La locazione, Milano, Tratt.dir.civ., 1965
  • MICCIO, La locazione, Torino, Giur.sist.civ. e comm., 1980
  • ROMAGNOLI, Disdetta, Enc.dir., XIII, 1964
  • SCOGNAMIGLIO, Contratti in generale, Milano, Tratt.dir.civ.Grosso Sant.Pass., IV, 1980
  • SEGNI, Autonomia privata e valutazione legale tipica, Padova, 1972
  • TABET, La locuzione-conduzione, Milano, 1972

Prassi collegate

  • Quesito n. 163-2007/C, Locazione ai sensi della legge 431/1998, disdetta non motivata e prelazione

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