DAT (disposizioni anticipate di trattamento) e sistemi pubblicitari



Gli atti contenenti disposizioni anticipate di trattamento sono disciplinate sotto il profilo della raccolta e della gestione informatica. Non è chiaro se l'art. 7 della l. 219/2017 preveda a tal fine, stante la natura sensibile dei dati, un sistema in qualche misura avente una valenza pubblicitaria. Ai sensi del comma VII° dell'art. 4 della legge citata infatti "le regioni che adottano modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico o altre modalità informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale possono, con proprio atto, regolamentare la raccolta di copia delle DAT, compresa l'indicazione del fiduciario, e il loro inserimento nella banca dati, lasciando comunque al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili." Va anzitutto rilevato come si tratti di una condotta non vincolata e non di un obbligo, parendo inoltre come sia rimessa al disponente la scelta di semplicemente segnalare (dunque dare pubblicità) l'esistenza delle DAT oppure di consentire che ne venga estratta copia.

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