Tipicità ed atipicità dell'atto negoziale a causa di morte



Il pensiero degli interpreti è per lo più orientato a considerare la tipicità del negozio a causa di morte, identificandolo nel testamento, concepito come l'atto in forza del quale si provvede a destinare i propri beni per il tempo in cui il disponente avrà cessato di vivere. L'asserto merita una precisazione: se è vero che il testamento in quanto tale consiste in un semplice veicolo di disposizioni aventi carattere patrimoniale e non patrimoniale (art. 587 cod.civ.), la tradizionale opinione deve essere riferita non già al contenitore, bensì al contenuto.

Tipica è la disposizione a causa di morte che si concreta in tutti quegli atti aventi carattere patrimoniale dispositivo a titolo principale (istituzione d'erede, legatonota1) ovvero accessorio (si pensi ai criteri per addivenire alla divisione (art. 733 cod.civ.), alla divisione fatta dal testatore di cui all'art. 734 cod.civ., alla ripartizione dei debiti ereditari fra gli eredi ex art. 752 cod.civ. , alla dispensa dalla collazione di cui all'art. 737 cod.civ. ovvero a quella dall'imputazione ex se di cui al II comma dell'art. 564 cod.civ.. Ancora appartengono all'ambito delle disposizioni accessorie la condizione (art. 633 cod.civ.) ed il termine (art. 637 cod.civ.), la nomina dell'esecutore testamentario (art. 700 cod.civ.)nota2.

Cosa significa tipicità? L'attributo non manifesta un contenuto predeterminato della disposizione (basterebbe pensare alla assoluta varietà contenutistica del legato), piuttosto volendo alludere al numerus clausus degli atti a causa di morte aventi contenuto dispositivo patrimoniale veicolabili dal testamento. Così chiarito il senso della locuzione, alla tipicità di tali atti si contrapporrebbe l'atipicità delle ulteriori disposizioni aventi carattere non patrimoniale che possono essere contenute in un testamento ai sensi del II comma dell'art.587 cod.civ. (anche appellate atti post mortem, in quanto non qualificate da una causa di morte). Questi atti potrebbero, appunto perchè non qualificati dalla causa di morte, essere perfezionati anche durante la vita del disponente in maniera autonoma (es.: il riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio nota3: art. 250 cod.civ. in relazione all'art.254 cod.civ., la designazione del tutore o del protutore (artt. 348, 355 cod.civ.), la scelta dell'amministratore di sostegno (art.408 cod.civ.), la dichiarazione espressa di riabilitazione dell'indegno a succedere (art. 466 cod.civ.) .

Quanto alla revoca del beneficio scaturente dalla stipulazione a favore di terzo di cui all'art. 1412 cod.civ., atto che viene ad assumere una dimensione specifica in tema di contratto di assicurazione (art.1921 cod.civ. ) la situazione appare diversa. E' infatti difficile negare a tali atti una portata patrimoniale: essi appaiono introdurre nel meccanismo dell'attribuzione a causa di morte un'eccezionale deroga al principio del divieto dei patti successori, con speciale riferimento all'ultima figura, in relazione alla quale appare praticabile la possibilità di introdurre la revoca del beneficio in un testamento ed una contestuale nuova designazione del beneficiario. Un più approfondito esame non può che essere rimandato al tema specifico.

Al di là delle citate fattispecie ne sono state individuate di ulteriorinota4: si pensi alle disposizioni che il testatore detti in relazione alla sorte delle opere dell'ingegno o dei propri epistolari (cfr. gli artt. 24 , 93 IV comma e 96 II comma l. 22 aprile 1941 n. 633), la dichiarazione di esclusione dalla tutela (o dall'ufficio di protutore) proveniente dal genitore che per ultimo ha esercitato la potestà sul figlio minore d'età (art. 350 cod.civ.), la revoca (beninteso, anteriormente al riconoscimento dell'ente) dell'atto costitutivo della fondazione di cui all'art.15 cod.civ. , norma che non prevede una forma specifica.

Note

nota1

Incerta sarebbe la collocazione del modo: a fronte della tradizionale qualificazione del medesimo in chiave di disposizione accessoria si è infatti fatta strada una più recente e meditata teorica in considerazione della quale l'onere sarebbe connotato da natura primaria: cfr. Giorgianni, Il modus testamentario, in Riv.trim. di dir.proc.civ., 1957, p.899.
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nota2

Anche tali disposizioni di natura complementare, indirettamente aventi contenuto patrimoniale in quanto comunque riferite all'istituzione d'erede o al legato, sono qualificabili come a causa di morte. Esse pertanto devono rispettare il principio della tipicità.
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nota3


L'art. 1, comma 11, della l. 219/2012 ha disposto che nel codice civile, ovunque ricorrano, le parole "figli legittimi" e "figli naturali" siano sostituite dalla parola "figli". Successivamente l'art. 105, comma 3, del Dlgs 154/2013 ha disposto chele parole "figli naturali", ove presenti in tutta la legislazione vigente, siano sostituite dalle parole "figli nati fuori dal matrimonio".
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nota4

Giampiccolo, Il contenuto atipico del testamento, Milano, 1954, p.118. Cfr. nello stesso senso Cicu, Testamento, Milano, 1951, p.206; Barassi, Le successioni per causa di morte, Milano, 1947, p.418; Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, vol.II, Milano, 1964, p.33. Contra Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol.VI, Milano, 1962, p.97, secondo il quale, in base al tenore letterale del II comma dell'art. 587 cod.civ., le dette disposizioni sarebbero valide soltanto nell'ipotesi in cui fossero espressamente previste dal legislatore. Lo strumento testamentario non sarebbe un mezzo valevole a tutti gli usi, cioè allo scopo di introdurre qualsiasi disposizione, bensì semplicemente un tramite eccezionalmente fruibile. Occorre tuttavia osservare come, in difetto di espliciti divieti di legge, non sembra possibile escludere il pieno rilievo delle volontà del disponente anche nel campo non patrimoniale. In altre parole, occorrerebbe indicare, ai fini del contrario esito, un divieto di legge o comunque un profilo di illiceità che risultasse ostativo rispetto ad un risultato che, lungi dal porsi contro principi generali, si pone come esplicazione di essi. In questa cornice il senso del II comma dell'art. 587 cod.civ. è quello di chiarire che il testamento esplica pienamente i propri effetti anche se dovesse contenere soltanto disposizioni di carattere non patrimoniale.
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Bibliografia

  • BARASSI, Le successioni per causa di morte, Milano, 1947
  • CICU, Testamento, Milano, 1951
  • GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1964
  • GIAMPICCOLO, Il contenuto atipico del testamento contributo ad una teoria dell'atto di ultima volontà, Milano, 1954
  • GIORGIANNI, Il "modus" testamentario , Riv.trim.dir.e proc.civ., 1957

Prassi collegate

  • Quesito n. 428-2016/C, Sostituzione a mezzo testamento del beneficiario già designato in polizza assicurativa
  • Quesito n. 584-2013/I, Donazione di corrispondenza epistolare

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