Il negozio testamentario


Il testamento è un atto con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, delle proprie sostanze(art. 587 cod. civ.).
Caratteristiche fondamentali sono la revocabilità e l'unipersonalità.
Sotto il primo profilo, il testamento è sempre modificabile o revocabile fino all'ultimo momento della vita del disponente: egli può sempre manifestare una nuova volontà testamentaria, togliendo effetto in tutto o in parte alle precedenti disposizioni. La regola della revocabilità è inderogabile perché la legge desidera, nell'interesse generale, che sia garantita in modo assoluto per ciascuna persona la libertà di disporre dei propri averi per il tempo successivo alla morte nota1. Per questo motivo non è possibile l'eventuale rinunzia alla facoltà di mutare o revocare le disposizioni testamentarie: ogni clausola o condizione contraria non ha effetto (art. 679 cod. civ.) nota2. L'efficacia del precetto di legge è completata dalla previsione del divieto dei patti successori di cui all'art. 458 cod.civ., vale a dire delle convenzioni intese a disporre pattiziamente dei beni mortis causa. Nulla ad esempio sarebbe la donazione a causa di morte, in quanto si sostanzierebbe nel disporre irrevocabilmente dei propri beni per il tempo successivo alla morte del donante.

Dal punto di vista della consistenza soggettiva il testamento non soltanto è atto unilaterale nota3, bensì anche necessariamente unipersonale nota4. La legge permette unicamente una manifestazione di volontà solitaria del testatore. Da questo punto di vista è vietato sia il testamento congiuntivo (cioè quello effettuato nello stesso documento da due o più persone, anche nell'ipotesi in cui le disposizioni profittino ad un terzo), sia quello reciproco (nel quale le disposizioni prevedono una reciprocità di attribuzioni: art. 589 cod.civ. ). Il profilo dell'unilateralità può essere colto anche dal punto di vista del difetto di qualsiasi coinvolgimento del chiamato: da un lato l'accettazione dell'eredità di costui successiva alla morte del disponente non può certo svolgere una funzione analoga a quella della accettazione di una proposta (si pensi alle ipotesi di acquisto senza accettazione: II e III comma art. 485 cod.civ., artt. 527 , e 586 cod.civ.), dall'altro è impraticabile, sotto il riferito punto di vista del divieto dei patti successori di cui all'art. 458 cod.civ. , ad eccezione dell'ipotesi del patto di famiglia di cui all'art. 768 bis cod.civ., ogni forma di delazione contrattuale.

Si tratta di un atto non recettizio e personalissimo: esso non deve essere portato a conoscenza di alcunonota5. Il delato è titolare del diritto d'accettare l'eredità (mentre il legatario può essere già considerato come già investito del diritto sul bene oggetto della disposizione a titolo particolare) anche nell'ipotesi in cui non gli sia giunta notizia alcuna dell'esistenza del testamento o delle disposizioni in esso contenute. La testamentifazione non ammette inoltre rappresentanza volontaria o legale, dovendo l'atto di ultima volontà essere perfezionato personalmente. Ne segue l'impossibilità di testare per il minore e per l'interdetto. Il detto carattere non è rinnegato dalla limitata possibilità che la legge consente relativamente alla eterodeterminazione del contenuto del lascito (cfr. gli artt. artt. 631 e 632 cod.civ.).

Il negozio testamentario possiede carattere formale ad substantiam actus. Il testatore deve servirsi di una delle forme espressamente previste dalla legge, che conosce tre principali veicoli formali: il testamento olografo, il testamento pubblico e quello segreto. Esistono inoltre speciali forme, la cui adozione è subordinata alla sussistenza di particolari requisiti (lo stato di calamità, il trovarsi a bordo di una nave o di un'aeromobile, etc.).

Il testamento si caratterizza per il contenuto patrimoniale nota6: ordinariamente esso veicola disposizioni che consistono nell'istituzione di uno o più eredi ovvero di uno o più legati (cfr. I comma art. 587 cod.civ.). E' possibile riferire anche di ulteriori disposizioni, quali il modo, la dispensa dalla collazione (art. 737 cod.civ.) ovvero dalla imputazione ex se (art. 564 cod.civ. ). Si tratta di disposizioni di tipo complementare o indiretto qualificate comunque dall'accessorietà rispetto ai lasciti "principali" (es.: in forza della dispensa dall'imputazione ex se il testatore ha la possibilità di far conseguire al beneficiato una quota maggiore rispetto alla porzione legittima, andando ad impegnare in primo luogo la parte disponibile).

Il negozio testamentario può infine contemplare disposizioni di carattere non patrimoniale nota7. Tali ad esempio il riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio nota8 (art. 254 cod.civ. ) o la designazione di un tutore. Secondo l'opinione preferibile, del tutto aderente al modo di disporre del II comma dell'art.587 cod.civ., nota9 il testamento potrebbe contenere anche semplicemente disposizioni di carattere non patrimoniale, pure in difetto di previsione di istituzione d'erede o di legati. Si tratta comunque di un contenuto qualitativamente diverso rispetto a quello tipicamente attributivo di cui al I comma dell'art. 587 cod.civ., tanto da consentire la qualificazione di queste ulteriori disposizioni in chiave di atti post mortem, la cui natura giuridica e la cui disciplina diverge profondamente da quella dell'istituzione d'erede e dal legato. Il tema sarà oggetto di specifica disamina.

Note

nota1

Così Bigliazzi Geri, Il testamento, in Tratt.dir.priv., diretto da Rescigno, vol.VI, Torino, 1982, p. 30.
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nota2

Secondo Cuffaro, Il testamento in generale: caratteri e contenuto, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol.I, Padova, 1994, p.737 l'essenzialità del carattere della revocabilità trova una esplicita conferma nel disposto di cui all'art. 679 cod.civ..
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nota3

Il carattere della unilateralità è unanimente riconosciuto: cfr. per tutti Tamburrino, voce Testamento, in Enc.dir., vol.XLIV, 1992, pp. 471 ss. e Capozzi, Successioni e donazioni, t.1, Milano, 1983, p. 424.
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nota4

Il termine unipersonalità dell'atto sembra meglio descrivere la peculiarità del testamento (Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, vol.I, Milano, 1947, p.47 e Cicu, Il testamento, Milano, 1955, p. 16), laddove permette di andare oltre la qualificazione in chiave di negozio unilaterale. La locuzione indica infatti "non solo la provenienza da un unico centro di interessi, ma altresì che lo stesso è composto da un solo soggetto" (Capozzi, cit., p. 426).
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nota5

L'atto di ultima volontà, in quanto rivolto ai posteri, non richiede alcuna attività di emanazione successiva al compimento della dichiarazione: cfr.Giampiccolo, Il contenuto atipico del testamento, Milano, 1954, p. 113.
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nota6

Bigliazzi Geri, cit., p.112.
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nota7

Secondo una interpretazione (Giampiccolo, cit., p.1) il contenuto tipico del testamento sarebbe caratterizzato dall'aspetto patrimoniale, mentre le disposizioni non patrimoniali, cui fa riferimento il II comma dell'art. 587 cod.civ., costituirebbero il contenuto atipico.
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nota8


L'art. 1, comma 11, della l. 219/2012 ha disposto che nel codice civile, ovunque ricorrano, le parole "figli legittimi" e "figli naturali" siano sostituite dalla parola "figli". Successivamente l'art. 105, comma 3, del Dlgs 154/2013 ha disposto chele parole "figli naturali", ove presenti in tutta la legislazione vigente, siano sostituite dalle parole "figli nati fuori dal matrimonio".
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nota9

Cfr.Gentili, in Comm.cod.civ., diretto da Cendon, vol.II, Torino, 1997, p. 176.
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Bibliografia

  • BIGLIAZZI GERI, Il testamento, Torino, Trattato Rescigno, VI, 1982
  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 1983
  • CUFFARO, Il testamento in generale: caratteri e contenuto, Padova, Successioni e donazioni Rescigno, I, 1994
  • GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, I, 1947
  • GENTILI, Torino, Comm.cod.civ.Cendon, II, 1997
  • GIAMPICCOLO, Il contenuto atipico del testamento contributo ad una teoria dell'atto di ultima volontà, Milano, 1954
  • TAMBURRINO, Testamento (dir.priv.), Enc.dir., XLIV, 1992

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