Salva la separata disamina che verrà condotta in relazione alla causa del negozio testamentario (
rectius : della causa che è individuabile per ciascuna delle disposizioni contenute nel veicolo testamentario), è possibile in via di approssimazione identificare il negozio
mortis causa nel testamento. Al riguardo è sufficiente fare menzione dell'art.
457 cod.civ., ai sensi del quale l'eredità si devolve per legge o per testamento nonchè del successivo art.
458 cod.civ., il quale esclude dal nostro ordinamento la delazione pattizia (vale a dire il contratto successorio), sia pure con l'espressa eccezione dei patti di famiglia di cui all'
art.768 bis cod.civ..
Quanto sopra non toglie che sia stata messa a fuoco dagli interpreti più attenti
nota1 l'esistenza di atti negoziali
mortis causa aventi eccezionalmente struttura
inter vivos, indifferentemente veicolabili in un testamento, in una donazione ovvero anche in un atto separato (si pensi alla dispensa dalla collazione ai sensi dell'art.
737 cod.civ. ed alla dispensa dall'imputazione ex se di cui al III comma dell'art.
564 cod.civ.).
Deve inoltre rimarcarsi l'esistenza di alcune disposizioni veicolabili nel testamento che non si sostanziano nell'attribuzione di beni (es.: riconoscimento del figlio naturale, nomina del tutore). Le stesse, per lo più non aventi neppure natura negoziale, sostanziandosi in meri atti giuridici, sono state qualificate come atti
post mortem, con ciò alludendo al fatto che l'efficacia sia rinviata al tempo della morte del testatore
nota2.
Riassuntivamente il veicolo testamentario può contenere disposizioni negoziali a causa di morte, le quali possono essere distinte in atti (tipici) di ultima volontà (istituzione d'erede, legato, modo) ed atti
mortis causa a struttura
inter vivos (le precitate dispense dalla collazione e dall'imputazione). A ciò si possono aggiungere le disposizioni atipiche non aventi carattere patrimoniale, i c.d. atti
post mortem che non vengono a sostanziare attribuzioni a causa di morte, non potendo a rigore essere definiti come negozi testamentari, pur essendo veicolabili da una scheda testamentaria.
Quid juris nell'ipotesi in cui il testamento contenesse disposizioni soltanto a titolo di legato o, comunque, non attributive della qualità di erede? Al quesito la giurisprudenza ha risposto facendo riferimento all'individuazione dell'erede, comunque necessario, per il tramite delle disposizioni in materia di successione legittima (
Cass. Civ. Sez. II, 30802/2023).
Note
nota1
Forchielli, La collazione, Padova, 1958, p.245:le dettedispense sono infatti destinate a produrre effetti solo dopo la morte del disponente, morte che viene ad assumere lacentrale rilevanza della causa della disposizione.
top1nota2
Giampiccolo, Il contenuto atipico del testamento, Milano, 1984, p. 3.
top2Bibliografia
- FORCHIELLI, La collazione, Padova, 1958
- GIAMPICCOLO, Il contenuto atipico del testamento, Milano, 1984
Prassi collegate
- Autonomia testamentaria e disposizione mortis causa del nome del professionista