Assolutamente rilevante è mettere a fuoco
la relazione che si pone tra l'accadimento naturalistico costituito dalla morte del disponente ed il negozio testamentario. Giova a questo proposito ancora una volta rammentare come il testamento di per sè costituisca un mero veicolo, un "contenitore" entro il quale sono collocabili atti aventi natura giuridica eterogenea, soltanto alcuni dei quali (gli atti di disposizione patrimoniale che si compendiano nell'istituzione d'erede e nel legato) qualificati dalla causa di morte, altri invece semplicemente destinati ad assumere efficacia in esito alla scomparsa del testatore, perfezionabili tuttavia anche per il tramite di esteriorizzazioni che possono aver luogo durante la vita di costui (es.: riconoscimento di figlio naturale, dispensa dall'imputazione ex se di quanto donato).
Secondo una teorica risalente
nota1 il testamento sarebbe
un semplice progetto, destinato a rimanere tale fino all'estremo momento. E' stato tuttavia agevole replicare a questa costruzione osservando che quando il testatore perfeziona l'atto di ultima volontà non intende certo dar vita ad un semplice studio preliminare destinato a venir ulteriormente perfezionato in virtù di una nuova dichiarazione. E' possibile riferire della revocabilità come della possibilità per il disponente di mutare il contenuto delle proprie disposizioni fino al tempo in cui esse rileveranno esternamente (dal momento che l'atto di ultima volontà è destinato a sortire effetti soltanto in esito al venir meno del de cuius ), ferma restando la tendenziale definitività e serietà dell'intento espresso dal disponente
nota2.
Assai diffusa è invece la costruzione della fattispecie in chiave di
meccanismo condizionale: il testamento può dirsi in tutto e per tutto perfetto nel tempo in cui viene redatto, ma l'efficacia segue soltanto alla morte del testatore. La morte svolgerebbe la funzione di evento dedotto sotto una vera e propria condicio juris (in quanto riconducibile ad una previsione legale)
nota3. Requisito fondamentale della condizione, ancorchè prevista dalla legge, è in ogni modo l'incertezza circa la sorte dell'evento, ciò che nel caso della morte non si può certo dire, costituendo un accadimento certus an, incertus quando. Al più si potrebbe fare ricorso alla nozione di termine: è per questo motivo che appare più appropriata la costruzione di chi ha significativamente parlato di
fattispecie a formazione progressiva, il cui profilo effettuale è destinato a compiersi soltanto con la morte del disponente
nota4.
E' stato merito di un'attenta dottrina mettere in luce l'importanza del profilo effettuale che l'atto di ultima volontà indubbiamente possiede anche nel tempo che precede al venir meno del disponente
nota5. Al riguardo potrebbe essere distinta un'efficacia interna ed un'efficacia esterna. Nel tempo intercorrente tra il confezionamento del testamento e la morte di chi lo ha redatto l'atto sarebbe rilevante per costui, mentre soltanto in esito al decesso di quest'ultimo assumerebbe efficacia esteriore, per tutti gli altri. V'è chi significativamente ha parlato di un
doppio stadio di efficacianota6.
L'argomentazione appare convincente, tuttavia deve essere coniugata con quanto già premesso relativamente al contenuto del negozio di ultima volontà: occorre infatti distinguere la specie di atto "portato" dal veicolo testamentario. Per quanto attiene ai tipici atti dispositivi a causa di morte nulla quaestio: indubbiamente essi sono destinati a sortire effetti esterni solo dopo la morte
Note
nota1
De Ruggiero-Maroi, Istituzioni di diritto privato, vol.I, Milano, 1950, p.99.
top1nota2
Così Giampiccolo, voce Atto mortis causa, in Enc.dir., vol.IV, 1959, p.232. Neanche può parlarsi di un atto in via di formazione, perché questo presuppone la necessità di un perdurare dell'elemento volitivo fino al momento della morte, mentre già per il testamento (prototipo degli atti di ultima volontà) l'argomento contrario si ricava dalla legge stessa. Ed infatti alla validità del negozio non è di pregiudizio la sopravvenuta incapacità del soggetto. D'altra parte non basta il semplice mutamento della volontà, occorrendo piuttosto che esso si estrinsechi in un atto di revoca, atto che, per definizione, presuppone l'esistenza, quindi il perfezionamento, dell'atto da revocare. Ciò a prescindere dalla considerazione che è lo stesso legislatore a dare per ammessa la perfezione immediata del negozio testamentario, attribuendogli valore in ipotesi diverse dalla morte, come avviene nel caso della dichiarazione di assenza (cfr. art.
50 cod.civ. ).
top2nota3
Cicu, Testamento, Milano, 1951, p.12; Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.222; Bigliazzi-Geri, Il testamento, in Tratt.dir.priv., dir. da Rescigno, vol.VI, Torino, 1982, p.253.
top3nota4
Azzariti-Martinez, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979, p.300; Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.1241, che hanno qualificato l'evento morte come
condicio iuris, cioè come fatto giuridico, necessario e costante, dal quale la legge fa dipendere gli effetti del negozio mortis causa.
top4nota5
Così Betti, Teoria generale del negozio giuridico, Napoli, 1994, p.476.
top5nota6
Capozzi, Successioni e donazioni, t.1, Milano, 1983, p.424.
top6Bibliografia
- BIGLIAZZI GERI, Il testamento, Torino, Trattato Rescigno, VI, 1982
- CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 1983
- CICU, Testamento, Milano, 1951
- DE RUGGIERO-MAROI, Istituzioni di diritto privato, Milano, I, 1950
- F.S. AZZARITI - MARTINEZ - G.AZZARITI, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979
- GIAMPICCOLO, Atto mortis causa, Milano, Enc. dir., 1959
- SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002