Il divieto di pregiudicare l'integrità fisica di una persona viene meno in genere nei casi di cui all'art.
5 cod. civ. . Ai sensi di tale norma
il singolo può acconsentire a diminuzioni transitorie della propria integrità fisica (ad es.: una trasfusione di sangue),
rimanendo all'inverso vietati gli atti di disposizione del proprio corpo che comportino una diminuzione permanente dell'integrità fisica o che siano contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume. La norma è espressione di quella concezione che, in una prospettiva pubblicistica, considera il corpo come oggetto di un diritto separato dalla persona e non già come aspetto costitutivo della stessa. In particolare, secondo la tesi in esame, l'integrità fisica diviene oggetto di tutela non come bene in sé considerato, ma in quanto strumento necessario all'adempimento dei doveri cui il soggetto è tenuto in seno alla famiglia ed alla società
nota1. In particolare, secondo l'interpretazione un tempo dominante in dottrina
nota2, la disposizione mirerebbe da un lato a garantire una certa disponibilità del proprio corpo, dall'altro ad assicurare un controllo pubblico a garanzia di interessi superiori. Tale concezione può dirsi in un certo senso superata. Con la L. 22 dicembre 2017, n.
219 è stata infatti introdotta una vera e propria rivoluzione in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento.
Viene infatti considerata come primaria l'esigenza di ciascuno di autodeterminare le proprie sorti e come prioritario il rispetto della dignità della persona, intesa come possibilità disporre in via anticipata circa la non esecuzione di pratiche mediche intese alla prosecuzione dello stato vegetativo o in un contesto in cui diverrebbe (per usare la terminologia adoperata dalla legge) irragionevole la prestazione di cure mediche (art.
2 l. 219/2017).
In merito al concetto di "
diminuzione permanente ", si sono formata due linee interpretative: secondo la prima, che privilegia l'aspetto quantitativo ed anatomico
nota3, deve trattarsi di una menomazione irreversibile con indebolimento permanente; viceversa, secondo la tesi che fa leva sull'elemento qualitativo
nota4, deve trattarsi di un'alterazione che incide sulla vita di relazione del soggetto.
Il tema dei
trapianti da un soggetto ad un altro di parti del corpo e quello dell'intervento chirurgico che cagioni intrinsecamente o possa cagionare diminuzioni permanenti deve essere considerato alla luce di norme speciali, che si pongono come derogatorie rispetto alla norma cardine appena citata
nota5. Si pensi al trapianto del rene da persona vivente (legge
458/67 ), all'espianto di organi da soggetto ormai deceduto (legge
519/68), all'asportazione di organi per mutare il sesso (legge
164/82) ai prelievi ed innesti della cornea ai sensi della legge
301/93 nota6.
Se invece l'atto è compiuto su una
persona defunta (espianto a favore di persona vivente) il problema della sua legittimità si pone come sostanzialmente diverso. Con la morte della persona cessa tanto la capacità giuridica di essa quanto correlativamente ogni diritto di natura personalissima
nota7. Si pongono eventualmente problemi di altra natura, quali innanzitutto quello di
accertare il momento della morte (v. legge
578/93), nonchè quello delle eventuali disposizioni dettate dal soggetto prima della morte ed inerenti la sorte del proprio cadavere
nota8.
La legge 1 aprile 1999, n.
91, ha analiticamente disciplinato il
prelievo di parti del cadavere a scopo di trapianto terapeutico. Ai fini della legittimità dell'espianto debbono concorrere i presupposti che seguono:
- accertamento della morte del soggetto;
- accertamento dei caratteri immunogenetici del donatore. Anteriormente all'entrata in vigore della normativa in parola era richiesto il presupposto dell'assenza di diniego esplicitamente manifestato dal soggetto in vita e comunque del difetto di opposizione da parte dei prossimi congiunti nota9. Tale ultimo presupposto è comunque ormai prossimo a decadere. Infatti la legge predetta ha imposto l'indispensabilità di una dichiarazione espressa da parte di tutti i cittadini circa la propria volontà in ordine alla donazione di organi e la predisposizione di un sistema su base informatica dei trapianti nel quale siano inserite tutte le manifestazioni di volontà citate. Quando tale sistema sarà operativo occorrerà il diniego espresso dal soggetto in vita per opporsi alla donazione di organi in caso di morte. Il silenzio sarà parificato all'assenso e non sarà più consentita l'opposizione da parte dei prossimi congiunti.
Va rimarcato che con la legge di stabilità 2013 è stato introdotto l'art.
6 bis nella Legge 1 aprile 1999, n.91, ai sensi del quale "le donazioni di organi di donatori viventi e deceduti sono volontarie e non remunerate. Il reperimento di organi non è effettuato a fini di lucro."
È inoltre vietata ogni mediazione riguardante la necessità o la disponibilità di organi che abbia come fine l'offerta o la ricerca di un profitto finanziario o di un vantaggio analogo. È altresì vietata ogni pubblicità riguardante la necessità o la disponibilità di organi che abbia come fine l'offerta o la ricerca di un profitto finanziario o di un vantaggio analogo.
Il II comma della disposizione si occupa di proteggere la privacy, in conformità alle disposizioni di cui T.U.
196 del 2003.
Una persona può inoltre disporre in vita del modo e del luogo della sua sepoltura, della propria cremazione.
Si noti che,
per quanto attiene alle parti staccate del proprio corpo (unghie, denti, capelli)
non entra in gioco il disposto di cui all'art. 5 cod. civ. . Queste parti diventano infatti beni autonomi dal momento del distacco: come tali gli atti di disposizione non rientrano nella previsione della norma citata
nota10.
Per quanto attiene al c.d.
mutamento di sesso nota11, che evidentemente può porre un problema di diminuzioni permanenti dell'integrità fisica, è notevole osservare che si pongono questioni rilevanti anche per quanto attiene alla tutela del diritto alla riservatezza, vietando l'art.
5 della legge 164/82 anche la divulgazione dei dati anagrafici precedenti rispetto all'intervento chirurgico di mutamento del sesso (Cass. Civ. Sez. I,
515/83 ).
Si deve infine notare che nessuno può essere costretto a subire un determinato trattamento sanitario se non per legge (vaccinazioni, altri controlli: cfr. art.
32 Cost. ).
L'art.
1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, ha previsto un indennizzo a carico dello Stato ed a favore dei soggetti che erano stati (o potranno essere) danneggiati da complicazioni di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati (si pensi al contagio da AIDS).
Negli altri casi in cui sia necessario procedere ad un intervento che diminuisca o possa diminuire l'integrità personale
il medico deve munirsi del consenso del paziente al fine di poter affrontare l'intervento, a meno che esso non sia giustificato in base al principio di cui all'art.
2045 cod.civ. (stato di necessità)
nota12.
Notevole rilevanza ha ssunto, in tempi recenti, il fenomeno delle invenzione biotecnologiche che scaturiscono dalla ricerca scientifica che si avvale della sperimentazione su materiale genetico prelevato da soggetti che presentano determinate caratteristiche (la resistenza ad una certa malattia, ad una certa sostanza chimica, etc.). In tal caso non tanto viene in esame un problema relativo alla disponibilità di una parte apprezzabile del corpo, quanto assai più complesse questioni attinenti da un lato alla dignità umana in generale, dall'altro alla tutela brevettuale delle scoperte della scienza genetica.
Al riguardo la direttiva della Comunità europea 44/98/Ce sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnilogiche è stata reputata legittima dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee (Corte Giustizia Comunità Europee,
09/10/2001 ).
Note
nota1
Romboli,
La "relatività" dei valori costituzionali per gli atti di disposizione del proprio corpo, in "Pol. dir.", 1991, fasc. 4, p. 568; De Cupis,
I diritti della personalità, in Tratt. dir. civ. e comm. a cura di Cicu-Messineo, Milano, 1982, p. 111.
top1nota2
Santoro Passarelli,
Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1977, p. 51; Bessone-Ferrando,
Persona fisica, in Enc. dir., vol. XXXIII, Milano, 1983, p. 200; Cherubini,
Tutela della salute e c.d. atti di disposizione del corpo, in Tutela della salute e diritto privato, a cura di Busnelli-Breccia, Milano, 1978, p. 76; Dogliotti, La vita e l'integrità fisica, in Trattato di diritto privato, dir. da Rescigno, vol. II, Torino, 1972, p. 77.
top2nota3
Guzzon,
Trapianti biologici nell'uomo, in Riv. Pen., vol. I, 1967, p. 399.
top3nota4
Cherubini,
Tutela della salute e c.d. atti di disposizione del corpo, op. cit., p. 80.
top4nota5
V. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p. 169.
top5nota6
Legge parzialmente abrogata dall'art.
27 della legge
91/99 che ha uniformato la materia dell'assenso relativo ai trapianti di organi e parti del corpo umano.
top6nota7
Cfr. Bianca, Diritto civile, vol. I, Milano, 1990, p. 161.
top7nota8
Cfr, De Cupis, voce Cadavere, in N.mo Dig. it., p. 657; Pesante, voce Cadavere (dir. civ.), in Enc. dir., p. 769.
top8nota9
V. Bianca, op. cit., p. 162.
top9nota10
Così Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p. 313.
top10nota11
V. Patti-Will, Mutamento di sesso e tutela della persona, Padova, 1986.
top11nota12
Cfr. Galgano, Diritto privato, Padova, 1994, p. 87.
top12Bibliografia
- CHERUBINI, Tutela della salute e c.d. atti di disposizione del corpo, Milano, Tutela della salute e diritto privato, 1978
- DE CUPIS, Cadavere, N.sso Dig. it., II, 1968
- DE CUPIS, I diritti della personalità, MIlano, 1982
- DOGLIOTTI, La vita e l'integrità fisica, Torino, Tratt. dir. priv. dir. da Rescigno, 1972
- GALGANO, Diritto privato, Padova, 1994
- GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
- GUZZON, Trapianti biologici nell'uomo, Riv. Pen., vol. I, 1967
- PATTI- WILL, Mutamento del sesso e tutela della persona, Padova, 1986
- PESANTE, Cadavere, Enc.dir.
- ROMBOLI, La relatività dei valori costituzionali per gli atti di disposizione del proprio corpo, Pol. dir., fasc. 4, 1991