Forma del pactum fiduciae e diritti reali immobiliari. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 32108 del 9 dicembre 2019)
Il "pactum fiduciae" esige la forma scritta "ad substantiam" qualora comporti il trasferimento, sia pure indiretto, di un bene immobile; deve, pertanto, essere stipulato per iscritto anche il patto fiduciario comportante il trasferimento indiretto di un immobile attraverso l'intestazione della quota di partecipazione alla società proprietaria del bene.