Forma del pactum fiduciae e diritti reali immobiliari. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 32108 del 9 dicembre 2019)

Il "pactum fiduciae" esige la forma scritta "ad substantiam" qualora comporti il trasferimento, sia pure indiretto, di un bene immobile; deve, pertanto, essere stipulato per iscritto anche il patto fiduciario comportante il trasferimento indiretto di un immobile attraverso l'intestazione della quota di partecipazione alla società proprietaria del bene.

Commento

(di Daniele Minussi)
Quale forma per il patto fiduciario? Se è vero che esso non sarebbe connotato da una specifica forma ad substantiam, tuttavia tale conclusione non varrebbe per quanto attiene alle convezioni atte a trasferire beni immobili, in tal caso richiedendosi la forma scritta (cfr. Cass. civ., sez. I, 23093/2019; Cass. Civ., Sez. II, 13216/2017). La pronunzia in esame si iscrive in questo orientamento, il cui argomento di fondo è costituito dal fatto che, ogniqualvolta il patto preveda l'obbligazione di trasferire beni immobili, non può non essere considerato alla stregua di una negoziazione preliminare, con tutto quanto ne segue a livello di prescrizioni formali. In senso potenzialmente contrario, in relazione tuttavia ad una fattispecie in cui il pactum fiduciae emergeva da una scrittura ricognitiva semplicemente unilaterale si veda Cass. Civ., Sez. Unite, 6459/2020.

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