Usi civici



Gli usi civici nota1 corrispondono all'utilizzo effettuato da una determinata comunità delle terre del demanio comunale ovvero anche di proprietà di altri per far legna, raccogliere i funghi, far pascolare le greggi, etc.(Cass. Civ. Sez. Unite, 5621/96 ). Come tali, i diritti di uso civico ebbero origine e rinvennero una giustificazione in una temperie storica nella quale la coltivazione e lo sfruttamento della terra rivestiva un ruolo centrale nel sostentamento della cittadinanza, conciliando l'accentramento del diritto dominicale nelle mani di pochi con l'esigenza di tutti di poter disporre ed utilizzare il suolo a fini agricoli.

E' del tutto evidente che nei tempi attuali questa funzione abbia smarrito ogni pratico fondamento (anche se, in senso potenzialmente antitetico, si consideri l'emanazione della L. 20 novembre 2017, n. 168 addirittura attributiva della personalità giuridica agli "enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva"). V'è tuttavia di più: con il trascorrere del tempo la situazione di fatto di pacifica occupazione del territorio da parte di una indeterminata comunità radicata in un preciso contesto territoriale ha finito per trasformarsi e frazionarsi in una minutissima serie di utilizzazioni abusive da parte di ciascun singolo occupante. Il possesso del singolo ha assunto via via connotazioni contrastanti con l'originario utilizzo collettivo: così sono sorti fabbricati turistici, strutture ricreative, insediamenti abitativi che hanno finito per snaturare del tutto l'antica funzione dell'uso civico.

Svolta questa premessa, occorre darsi carico di comporre un sintetico quadro degli interventi normativi in materia.

Le situazioni di promiscuitá in cui si sostanziavano gli usi civici sono state negativamente considerate dal legislatore, il quale si ripropose di addivenire alla liquidazione di queste situazioni fin dal lontano 1927 (cfr. la Legge 1766/27 ed il pedissequo regolamento n. 332/28 ) per il tramite dell'istituzione di appositi Commissari, qualificati come liquidatori degli usi civici (Cass.Civ. Sez.I, 5906/95 ). L'esperimento non ebbe successo per una serie di motivi, tra i quali la ricordata conversione di fatto dell'utilizzo delle terre in una serie frazionata di illegittime situazioni possessorie da parte dei singoli occupanti. Con il D.P.R. 61/77 , la funzione venne delegata alle Regioni, presso le quali si istituirono appositi uffici aventi compiti preliminarmente ricognitivi ed infine di liquidazione di dette situazioni, anche per il tramite dell'eventuale alienazione delle terre pubbliche ai privati in presenza di determinati presupposti nota2. A livello locale si è successivamente innestata la potestà normativa regionale nota3, che ha spesso tentato di disciplinare proprio le ipotesi di abusiva occupazione delle terre comunali con speciale riferimento all'attività edilizia posta in essere dai singoli. Difetta tuttavia una legge quadro che, a livello nazionale, venendosi a sostituire alla vetusta legge del 1927 apri, chiarisca le strategie e gli obiettivi di fondo da perseguire nel dar corso all'attività di censimento e di liquidazione di queste situazioni di fatto. Esse infatti ormai più non hanno alcuna delle caratteristiche dell'utilizzo promiscuo, essendosi da tempo trasformate in una occupazione di fatto del territorio da parte di singoli. Di tanto in tanto isolati provvedimenti legislativi pongono speciali disposizioni, spesso di sapore eminentemente agevolativo nell'ambito fiscale. Va in ogni caso rilevato come non sussista un diritto soggettivo dell'occupante in ordine alla liquidazione dell'uso civico, dal momento che la scelta dell'Amministrazione è pienamente discrezionale (Consiglio di Stato, Sez. IV, 744/2015). Così può anche essere disposta la reintegra dei suoli, provvedimento che rientra tra le prerogative del Commissario (cfr. Cass. Civ, Sez. II, 4847/2019). D'altronde va osservato come, operando il principio generale della accessione (art. 934 cod.civ.) tutto quanto sia stato edificato sul suolo debba essere considerato come di proprietà del titolare del medesimo (nella fattispecie il demanio comunale). Questo vale anche nell'ipotesi di realizzazione di opere quali un impianto idroelettrico (Cass. Civ. Sez. II, 9373/2020).

Occorrerà partitamente occuparsi delle procedure di cui si è fatto cenno, variamente influenti sulla commerciabilità dei beni gravati da uso civico e della speciale disciplina attinente agli illeciti urbanistici ed alla sanatoria degli stessi.

Note

nota1

Il territorio interessato dal fenomeno è particolarmente esteso. Si parla di circa 3 milioni di ettari, di cui circa il 20% idoneo alla coltura agraria.
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nota2

Controverso è l'ambito di residua operatività del Commissario liquidatore: in proposito si veda la sentenza della Corte Cost, 46/95 , che ha dichiarato l'illegittimità del II comma dell'art. 29 della Legge 1766/27 nella parte in cui non consente la permanenza del potere del Commissario di esercitare d'ufficio la propria giurisdizione. Circa la permanenza di tali poteri, si veda comunque Cass. Civ., Sez. II, 22177/2014.
Va peraltro rilevato come attualmente il Commissario sia di nomina regionale (cfr. l'art.32 della Legge 1766/27). Avverso le relative decisioni è possibile, in grado d'appello, rivolgersi al giudice ordinario che provvede con l'ordinario rito di cognizione (ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs.1 settembre 2011 n.150).
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nota3

La quale spesso viene a porsi come confliggente rispetto alle attribuzioni dei Commissari liquidatori: cfr. Cass. Civ. Sez. Unite, 3385/98, quando non addirittura rispetto a norme di rango costituzionale (si veda a tal proposito Corte Costituzionale, 71/2020, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 53 della legge regione Calabria 2010/34 che prevedeva la sostanziale sclassificazione delle terre gravate da uso civico quando esse corrispondessero ad aree di sviluppo industriale).
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