Termini di decadenza e di prescrizione in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta


Il legislatore ha stabilito brevi termini di decadenza per l'esercizio delle azioni poste a tutela dell'acquirente.

Il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denuncia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti (nei limiti in cui non venga reso eccessivamente gravoso l'esercizio del diritto: cfr. art. 2965 cod. civ. ) o dalla legge (I comma art. 1495 cod. civ. ). La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato (II comma art. 1495 cod. civ.) nota1 . Viceversa, la parte acquirente è gravata dell'onere della prova che la denunzia del vizio sia stata effettuata entro il termine di otto giorni dalla scoperta (Cass. Civ. Sez. II, 844/97 ; cfr. Cass. Civ. Sez. II, 20682/05 che ha statuito nel senso dell'inammissibilità del capitolo di prova inteso a dar conto del fatto che la denunzia sia stata effettuata "immediatamente", senza alcun preciso riferimento cronologico).

Una diversa decorrenza del termine si ritrova nella c.d. vendita da piazza a piazza: a tal proposito, ai sensi dell'art. 1511 cod. civ. , nella vendita delle cose da trasportare da un luogo a un altro, il termine per la denunzia dei vizi o dei difetti di qualità apparenti decorre dal giorno del ricevimento (Cass. Civ. Sez. II, 9510/91 ).

In ogni caso l'azione si prescrive nel termine annuale decorrente dalla consegna (Cass. Civ., Sez. II, 18891/2017;. Civ., Sez. II, 11037/2017;. Civ. Sez. III, 4219/98 ; Cass. Civ. Sez. II, 1561/97) nota2. La norma in esame propone dunque un termine di decadenza accanto ad un termine di prescrizione, termini comunque del tutto autonomi l'uno rispetto all'altro.
Quando può dirsi effettuata la consegna nell'ipotesi di una edificazione appena ultimata? Dal giorno della consegna materiale o da quella del deposito della documentazione ovvero dalla consecuzione dell'abitabilità? La S.C. ha deciso in merito che il dies a quo decorra dalla materiale consegna (Cass. Civ., Sez. II, 4826/2019).Giova osservare come il termine non decorra, stante la mancata produzione dell'effetto traslativo, nel caso di contratto preliminare con effetti anticipati: cfr. Cass. Civ. Sez. II, 9953/2020.

L'effetto preclusivo della decadenza può essere oggetto di una rinunzia anche implicita da parte del venditore, in base all'apprezzamento della condotta di costui, come nell'ipotesi in cui, essendo intervenuta la denunzia del vizio oltre gli otto giorni, il medesimo abbia tentato di porvi rimedio nota3.

Giova osservare che, nel caso in cui il venditore avesse riconosciuto l'esistenza dei vizi, risulterebbe impedito unicamente il compimento del termine decadenziale di otto giorni previsto per la denunzia, ma non si verificherebbe l'interruzione del termine prescrizionale annuale. A questo fine occorrerebbe invece che le dichiarazioni del venditore potessero essere interpretate nel senso di riconoscere, non già semplicemente l'esistenza dei vizi, bensì il diritto dell'acquirente a fruire della garanzia (Cass. Civ. Sez. II, 5434/96).

Nel caso infine in cui il vizio fosse stato riconosciuto dal venditore, il quale avesse assunto l'obbligo della relativa eliminazione (come nell'ipotesi in cui si fosse offerto di sostituire il bene venduto), sono posti fuori gioco sia i termini decadenziali, sia quelli prescrizionali di cui alla norma in esame: verrebbe a tal proposito in considerazione un'ulteriore nuova obbligazione, come tale soggetta ad un termine prescrizionale ordinario (Cass. Civ. Sez. II, 8234/97). Sul problema si è innestato un contrasto giurisprudenziale circa la portata novativa o meno della predetta condotta del venditore. Il tema è stato sottoposto alle Sezioni Unite della S.C. che da un lato hanno negato la natura novativa dell'impegno del venditore volto alla sostituzione del bene difettoso, dall'altro hanno ribadito il superamento dei brevi termini decadenziali e prescrizionali di cui all'art.1495 cod. civ. , potendo l'acquirente, in conseguenza del riconoscimento da parte del venditore del debito, proporre entro il termine prescrizionale decennale l'azione di risoluzione ovvero di riduzione del prezzo (Cass. Civ. Sez. Unite, 13294/05; cfr. Appello di Milano, Sez. IV, sent. n. 1143/2017 per le stesse conclusioni, pur sposando la tesi della novatività). Successivamente l'orientamento è stato ripreso, essendosi precisato che l'effetto dell'impegno del venditore ad eliminare i vizi sarebbe unicamente quello di evitare la soggezione ai termini decadenziali e prescrizionali di cui alla norma già citata (Cass. civ., Sez.III, 6263/12).
Nell'ipotesi in cui il venditore si fosse obbligato a sostituire il bene ovvero si fosse adoperato a farlo infatti non sarebbero ragionevolmente praticabili per l'acquirente le azioni di cui all'art. 1492 cod. civ. .

Più in generale la brevità dei precitati termini decadenziali e prescrizionali è sicuramente dettata dall'esigenza di dirimere in tempi rapidi i rapporti fra le parti, nell'ambito di contrattazioni frequenti e di veloce attuazione. Essi sono prescritti nell'interesse del venditore, con speciale riferimento all'esiguo termine decadenziale di otto giorni, finalizzato a consentire un pronto rimedio agli eventuali difetti risalendo, se del caso, agli ulteriori venditori o al produttore nota4.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1495 cod. civ. , il compratore che sia stato convenuto per l'esecuzione del contratto può inoltre sempre far valere la garanzia, semprechè abbia ottemperato alle sopra riferite condotte stabilite a pena di decadenza.

Si tratta di un'applicazione del principio quae temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum. Così se l'acquirente, che pure aveva denunziato tempestivamente l'esistenza dei difetti, viene convenuto in giudizio dal venditore per il pagamento del prezzo oltre il termine annuale, può comunque eccepire la sussistenza dei vizi. Analogamente, una volta che il venditore avesse riconosciuta l'esistenza dei difetti, impedendo così il compimento della decadenza, sarebbe possibile per l'acquirente convenuto per il pagamento del prezzo farli valere in via di eccezione anche oltre il termine prescrizionale annuale (Cass. Civ. Sez. II, 5226/98). Anche in questo caso non si tratterebbe di far valere il vizio in via di azione (ciò che è possibile solo rispettando il termine prescrizionale annuale), bensì di eccezionenota5.

Il legislatore nulla dice per l'ipotesi che il vizio sia stato occultato dal venditore (Cass. Civ. Sez. II, 7545/97 ) e, a prima vista, si potrebbe affermare che, anche in questo caso, la prescrizione si verifichi dopo un anno dalla consegna.

Sembra tuttavia preferibile l'opinione di quanti ritengono che si possa fare applicazione della norma di cui al n. 8 dell'art. 2941 cod. civ. , che dispone la sospensione della prescrizione tra il debitore (cioè il venditore), che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito (nel nostro caso il vizio della cosa), e il creditore (l'acquirente), finché il dolo (vale a dire l'occultamento del vizio) non sia stato scopertonota6.

Note

nota1

Secondo Bianca, La vendita e la permuta, in Tratt. dir. civ. it., dir. da Vassalli, Torino, 1972, p. 911, si tratterebbe di una dichiarazione confessoria che renderebbe superflua la funzione della denuncia.
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nota2

Se non vi è consegna si ritiene (Rubino, La compravendita, in Tratt. dir. civ. e comm., dir. da Cicu-Messineo, vol. XXIII, Milano, 1971, p. 843) che rilevi il momento della effettiva disponibilità della cosa, mentre, se il compratore ha già conseguito la disponibilità della cosa, il termine decorrerà dalla data di stipulazione del contratto.
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nota3

Così Bianca, op. cit., p. 920, per il quale occorre il compimento di un atto incompatibile con l'intenzione di respingere la pretesa del compratore.
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nota4

In questo senso anche Bianca, op. cit., p. 630, per il quale la brevità dei termini (ritenuta di "dubbia opportunità" da parte di Luminoso, I contratti tipici e atipici, in Tratt. dir. priv., dir. da Iudica-Zatti, Milano, 1995, p. 208) consente di evitare contestazioni tardive (spesso complicate da problemi probatori) ed impedisce che la prolungata inerzia dell'acquirente nel denunziare il vizio venga interpretata come atto di acquiescenza da parte sua.
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nota5

In questo senso Persico, L'eccezione di inadempimento, Milano, 1955, p. 131, contra Martorano, La tutela del compratore per i vizi della cosa, Napoli, 1959, p. 35 e Rubino, op. cit., p. 851, i quali preferiscono vedere nella fattispecie un caso di domanda riconvenzionale, dal momento che il compratore non si limita a chiedere il rigetto temporaneo della domanda del venditore, domandando altresì la risoluzione o la riduzione del prezzo.
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nota6

E' questa l'opinione maggioritaria: si veda Greco- Cottino, Della vendita, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1981, p. 293 e Capozzi, Dei singoli contratti, vol. I, Milano, 1988, p. 76.
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Bibliografia

  • BIANCA, La vendita e la permuta, Torino, Tratt. dir. civ. dir. da Vassalli, vol. VII- t. 1-2, 1993
  • CAPOZZI, Compravendita, riporto, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, locazione, Milano, Dei singoli contratti, 1988
  • GRECO, COTTINO, Della vendita (Artt.1470-1547), Bologna-Roma, Comm. cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1981
  • LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995
  • MARTORANO, La tutela del compratore per i vizi della cosa, Napoli, 1959
  • PERSICO, L’eccezione d’inadempimento, Milano, 1955
  • RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971

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