Dies a quo del termine per denunziare vizi e difetti delle cose mobili da trasportare



Prescrive l'art. 1511 cod.civ. che nella vendita di cose da trasportare da un luogo ad un altro, il termine per la denunzia dei vizi e dei difetti di qualità apparenti decorre non già dalla scoperta, come d'ordinario (cfr. art. 1495 cod.civ.), bensì dal giorno del ricevimento.

La disposizione deve essere posta in relazione alle peculiarità della vendita fra piazze diverse (art. 1510 cod.civ.). L'inoltro delle cose al vettore o allo spedizioniere non vale infatti a configurare una consegna in senso proprio perchè costoro non sono materialmente in grado nè sono legittimati in alcun modo a sollevare contestazioni in ordine all'esistenza di vizi o difetti, i quali saranno eventualmente rilevati dal destinatario finale, per l'appunto in esito al ricevimento delle cose finalmente ricevute nota1.

La norma sollecita semmai una riflessione circa la apparente diversità di trattamento tra l'ipotesi generale e quella speciale qui in esame. Infatti l'art. 1495 cod.civ. fa decorrere il termine decadenziale dalla scoperta e non dalla consegna. Quest'ultima, a propria volta sarebbe un termine di riferimento omogeneo rispetto a quello costituito dal ricevimento. In effetti il problema ruota intorno alla natura riconoscibile o meno dei vizi e dei difetti. Soltanto nel primo caso infatti è possibile ancorare il dies a quo del termine decadenziale alla messa a disposizione del bene che segue alla consegna o (ciò che è equivalente a tal fine) al ricevimento del bene. Nel secondo caso (vizio occulto) pare invece più appropriato far decorrere il termine dalla conoscenza del vizio o dalla conoscibilità del medesimo secondo un parametro appropriato rispetto alla qualità dei contraenti nota2.

In conclusione, sia in relazione al caso generale di cui all'art. 1495 cod.civ., sia con riferimento all'ipotesi peculiare di cui all'art. 1511 cod.civ., il termine decorrerà rispettivamente dalla consegna o dal ricevimento (che altro non è se non una consegna al destinatario operata dal vettore) quando il vizio è riconoscibile mentre, trattandosi di vizio occulto, decorrerà dalla scoperta nota3. La giurisprudenza è orientata in modo costante in questo senso. Da un lato è stato rilevato che il termine decadenziale decorre soltanto dal momento in cui l'acquirente abbia acquisito la certezza oggettiva del vizio della cosa (Cass.Civ. Sez. II, 6735/00; Cass.Civ. Sez. II, 12011/97; Cass.Civ. Sez. II, 7541/95), dall'altro che esso decorre invece dal momento del ricevimento del bene per i vizi apparenti (Cass.Civ. Sez. II, 11452/00; Cass.Civ. Sez. II, 1082/95; Cass.Civ. Sez. II, 7202/94) nota4. Questi principi vengono variamente modulati in dipendenza delle peculiarità del caso. Così è stato deciso, nel caso di una macchina funzionalmente complessa abbisognante di un periodo di rodaggio, che la certezza obiettiva dell'esistenza del vizio possa anche conseguire ad una scoperta che avvenga per gradi. Ne segue che il dies a quo per la decorrenza del termine ex art. 1495 cod. civ. dovrebbe essere individuato nel momento in cui ha termine la predetta fase di rodaggio (Cass.Civ. Sez. II, 1458/94). In altri casi verrebbe in esame addirittura la qualità delle parti in relazione alla tipologia della merce e dei difetti della stessa:una cosa è, per un imprenditore esperto dotato delle necessarie apparecchiature di controllo, rilevare la difettosità del prodotto, un'altra per un acquirente qualsiasi (Cass.Civ. Sez. Unite, 5243/82).

Note

nota1

In questo senso Rubino, La compravendita in Tratt. dir. civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, Milano, 1971, p.529.
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nota2

Cfr. Bianca, La vendita e la permuta, in Tratt. dir.civ.it., diretto da Vassalli, Torino, 1972, p.816.
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nota3

Nel senso della possibilità di estendere i principi scaturenti dall'art. 1495 cod.civ. anche alla vendita da piazza a piazza, cfr. Cass.Civ. Sez. II, 4347/84 Secondo il Rubino (Rubino, op.cit., p.789) l'art. 1511 cod.civ. si riferirebbe ai soli vizi apparenti. Per quelli occulti "il termine di otto giorni... decorre pur sempre dalla loro scoperta, in base alla regola generale di cui all'art. 1495 cod. civ.". A riprova di questa omogeneità di disciplina si può considerare l'affermazione giurisprudenziale secondo la quale, anche in casi differenti da quello della vendita da piazza a piazza, è applicabile la regola scaturente dal II comma dell'art. 1495 cod.civ., secondo la quale la denunzia dei vizi non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultata (Cass.Civ. Sez. II, 4347/84).
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nota4

E' stato tuttavia deciso che, trattandosi di vendita a consegne ripartite, il termine per la denunzia è unico e decorre, quando la merce sia tutta affetta dal vizio, dal giorno della consegna o della scoperta iniziali (a seconda del fatto se si tratti di vizio palese o occulto). In altri termini, non avrebbe rilievo la successiva consegna di altra partita della stessa merce (Cass.Civ. Sez. II, 4019/99).
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Bibliografia

  • BIANCA, La vendita e la permuta, Torino, Tratt. dir. civ. dir. da Vassalli, vol. VII- t. 1-2, 1993
  • RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971

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