L'azione di reintegrazione è sottoposta ad un
termine decadenziale: essa risulta infatti, ai sensi dell'art.
1168 cod.civ., proponibile
per un anno a far tempo dall'intervenuto spoglio. Se questo poteva qualificarsi come clandestino, il termine annuale decorre dalla scoperta, qualora invece la privazione del possesso sia avvenuta con violenza, dalla cessazione della violenza
nota1.
Note
nota1
Cfr. Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p.856; Masi, Il possesso, la nuova opera e il danno temuto, in Trattato dir. priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, p.467; Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.181.
top1 Bibliografia
- BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999
- MASI, Il possesso e la denuncia di nuova opera e di danno temuto, Tratt. Rescigno, VIII, 1982