Dies a quo del termine prescrizionale annuale di cui all’art. 1495 cod.civ. in tema di vendita. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 11037 del 5 maggio 2017)

In tema di compravendita, l'azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia ex art. 1495 c.c. si prescrive, in ogni caso, nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, e ciò indipendentemente dalla scoperta del vizio.

Commento

(di Daniele Minussi)
L'art. 1495 cod.civ. prevede, in tema di garanzia per i vizi della cosa, un termine di decadenza accanto ad un termine di prescrizione, termini del tutto autonomi l'uno rispetto all'altro. Anzitutto il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denuncia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta. Il relativo onere della prova grava sulla parte acquirente, la quale deve dar conto che la denunzia del vizio sia stata effettuata entro il riferito termine di otto giorni da quando si è resa conto del difetto. Va osservato come non infrequentemente la condotta del venditore (il quale ad esempio tenti di porre rimedio al vizio denunciato dall'acquirente anche oltre il riferito termine decadenziale) possa essere qualificata come una rinunzia anche implicita da parte del venditore a far valere il termine di decadenza. Ciò tuttavia sarebbe apprezzabile unicamente come ostativo al compimento della riferita decadenza, ma non si produrrebbe alcun effetto interruttivo del termine prescrizionale annuale. A questo scopo occorrerebbe piuttosto che le dichiarazioni del venditore potessero essere interpretate nel senso di riconoscere il ben distinto diritto dell'acquirente a fruire della garanzia.

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