L'
art.650 cod.civ.
prevede la facoltà, per qualsiasi interessato di far fissare dall'autorità giudiziaria un termine entro il quale il legatario dichiari se intende fare rinunzia al legato. La norma, in tal senso simmetrica all'
art.481 cod.civ. , svolge la funzione di troncare la situazione di incertezza che si determina in esito all'apertura della successione e che ben potrebbe perdurare fino al decennio da tale momento (fino cioè al tempo in cui il diritto di rinunziare non possa dirsi prescritto)
nota1. Essa introduce
un termine avente natura decadenziale (Cass.Civ. Sez.II,
459/90 )
nota2, la cui mancata osservanza da parte del legatario cagiona la conseguenza di cui all'ultima parte della disposizione in esame, vale a dire la perdita del diritto di rinunziare
nota3.
Attivamente legittimati in ordine all' actio interrogatoria sono non soltanto l'erede onerato, i legatari in sostituzione (ai quali profitterebbe il beneficio nell'ipotesi di rinunzia del primo legatario) i collegatari con diritto di accrescimento, i sublegatari, bensì anche gli eventuali beneficiari dell'onere imposto al legatario e l'esecutore testamentario
nota4.
Autorità competente a fissare il termine è, ai sensi dell'art.
749 c.p.c., il tribunale del luogo in cui si è aperta la successione. Disputata è la possibilità, per il legatario, di domandare una proroga del termine, ovviamente prima che quest'ultimo sia scaduto
nota5 .
Note
nota1
Il legatario potrebbe infatti rimanere inerte, non facendo espressa rinunzia al legato, nello stesso tempo senza attivarsi in alcun modo per conseguirlo.
top1nota
nota2
Napoli, Il legato, in Le successioni testamentarie. a cura di Bianca, in Giur.sist.di dir.civ. e comm., Torino, 1983, p.200.
top2nota3
Il silenzio del legatario comporta la perdita del diritto di rinunziare con il conseguente consolidamento definitivo dell'acquisto in capo al medesimo legatario: Trabucchi, voce Legato, in N.mo Dig.it., p.616.
top3nota4
La legittimazione in capo all'esecutore testamentario rinviene la propria giustificazione nell'esigenza di individuare in maniera chiara e definitiva i soggetti destinatari dei lasciti testamentari, in modo da dare piena attuazione alle volontà del de cuius (Masi, Dei legati, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1979, p.37).
top4nota5
Esprimono parere favorevole Masi, op.cit., p.38 e Caramazza, Delle successioni testamentarie (Artt.587-712), in Comm.teorico-pratico al cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1982, p.360. Contra Tribunale di Montepulciano, 13 gennaio
1960 , in Giur.it., 1961, c.586.
top5Bibliografia
- CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, Novara-Roma, Comm. teor.-prat. cod.civ. dir. De Martino, 1982
- MASI, Dei legati, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1979
- NAPOLI, I legati, Torino, Giur. sist. civ. e comm., 1983
- TRABUCCHI, Legato (diritto civile), N.mo Dig. it.