Garanzia, novazione e prescrizione in materia di appalto e riconoscimento implicito dei vizi da parte dell’appaltatore. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 6263 del 20 aprile 2012)
L’impegno del venditore di eliminare i vizi che rendano il bene inidoneo all’uso cui è destinato (ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore economico) di per sé non dà vita ad una nuova obbligazione estintiva - sostitutiva dell’originaria obbligazione di garanzia, ma consente al compratore di non soggiacere ai termini di decadenza ed alle condizioni di cui all’art. 1495 c.c. Ciò vale anche nell’ipotesi di domanda di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo, qualora il compratore agisca per l’esatto adempimento dell’obbligo di riparazione o sostituzione della res.