Responsabilità per prodotti difettosi: termini prescrizionali e decadenziali



Ai sensi dell'art. 125 del Codice del Consumo (D.Lgs. 206 del 2005) il diritto al risarcimento del danno cagionato dal prodotto difettoso si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del responsabile.
Per un'applicazione della previgente disciplina, portata dall’art. 13, I comma, del testo unico (D.P.R. 224/88) in tema di farmaci difettosi (successivamente abrogato dall'art. 146 del Codice del Consumo), si veda Cass. Civ., Sez. III, 7441/11.
Il secondo comma della norma viene a contestualizzare il principio codicistico di cui all'art. 1227 cod.civ. nel peculiare ambito, disponendo che, nel caso di aggravamento del danno, la prescrizione non comincia a decorrere prima del giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza di un danno di gravità sufficiente a giustificare l'esercizio di un'azione giudiziaria.

Il susseguente art. 126 del Codice contiene invece un termine decadenziale.
Il diritto al risarcimento si estingue alla scadenza di dieci anni dal giorno in cui il produttore o l'importatore nella Unione europea ha messo in circolazione il prodotto che ha cagionato il danno.
La decadenza è impedita solo dalla domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, dalla domanda di ammissione del credito in una procedura concorsuale o dal riconoscimento del diritto da parte del responsabile.
L'atto che impedisce la decadenza nei confronti di uno dei responsabili non ha effetto riguardo agli altri.

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