Appello di Milano, sez. IV del 2017 numero 1143 (17/03/2017)



Deve essere risolta la compravendita immobiliare inerente il box auto rivelatosi inidoneo all'uso per infiltrazioni d’acqua all'esito della consulenza tecnica d’ufficio a nulla rilevando che i vizi della cosa venduta non siano coevi alla consegna del bene ma si siano manifestati in epoca successiva, dovendosi ritenere che la tempistica della manifestazione del vizio non può prescindere dalla natura del bene e che nella specie i vizi riguardano un immobile destinato per sua natura a lunga durata: ne consegue che il difetto di impermeabilizzazione causato da una situazione dei luoghi preesistente e coeva alla costruzione vendita non può che risolversi in un vizio originario, essendo facilmente prevedibile che la condizione di interrato avrebbe verosimilmente prodotto umidità ed infiltrazioni prevenibili nel lungo termini solo con adeguate tecniche isolanti.

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