Cass. civile, sez. II del 2019 numero 4826 (19/02/2019)




In tema di compravendita, la consegna del bene, dalla quale decorre il termine annuale di prescrizione ex art. 1495 cod.civ. per fare valere la garanzia per vizi della cosa ai sensi dell'art. 1490 cod.civ., è quella effettiva e materiale, vale a dire quella che pone il compratore a diretto contatto con il bene medesimo. Non rileva la data del successivo rilascio della documentazione di abitabilità e della formale comunicazione di fine lavori, nonché la necessità di effettuare meri lavori di rifinitura esterni, come desumibile dalla sottoscrizione, senza rilievi, del verbale di "consegna" dell'appartamento che presuppone l'ultimazione dei lavori per l'effettivo e pieno utilizzo del bene.

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