L'art.
1512 cod.civ. prevede la possibilità che alla vendita venga applicata la specifica pattuizione con la quale
la parte venditrice garantisca per un determinato lasso di tempo il buon funzionamento della cosa venduta. In questo caso il compratore, salvo patto contrario, deve denunziare al venditore il difetto di funzionamento
entro trenta giorni dalla scoperta, sotto pena di decadenza. L'azione è inoltre soggetta ad un
termine prescrizionale di sei mesi decorrenti dalla scoperta nota1. Giova a questo proposito osservare che mentre il primo dei riferiti termini, stante la natura disponibile del diritto, è derogabile convenzionalmente, il secondo è invece perentorio, essendo unicamente possibile che il venditore rinunzi ad avvalersi dell'effetto estintivo proprio della prescrizione in esito al decorso del relativo termine.
Note
nota1
Rileva Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., libro IV, Torino, 1991, p.150 che, diversamente dall'azione generale per vizi e mancanza di qualità, entrambi i termini decorrono dal medesimo momento (quello della scoperta del vizio), sicché l'azione è esercitabile anche dopo la scadenza del termine fissato nel patto, qualora la scoperta sia avvenuta anteriormente a tale scadenza.
top1Bibliografia
- MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968