Codice Civile art. 1495


TERMINI E CONDIZIONI PER L'AZIONE
1. Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.
2. La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l' esistenza del vizio o l' ha occultata.
3. L' azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna, ma il compratore, che sia convenuto per l' esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell' anno dalla consegna.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 1495"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti