Prescrizione e decadenza dell'azione dell'appaltatore ed eccepibilità della garanzia per i vizi dell'opera


Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1667 cod.civ., l'azione diretta a far valere le difformità ed i vizi dell'opera nei confronti dell'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera.
Tuttavia il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro il termine decadenziale di sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna.
Secondo l'opinione prevalente, l'onere della prova di aver tempestivamente
denunziato i vizi entro il predetto termine decadenziale incombe sul committente (Cass. Civ. Sez. II, 10412/97) nota1.
Si possono ripetere, per la valutazione della condotta dell'appaltatore che abbia riconosciuto l'esistenza dei vizi o che si sia impegnato all'eliminazione dei medesimi , le considerazioni svolte relativamente alla garanzia per i vizi della cosa venduta. Sotto il primo aspetto il riconoscimento, anche implicito, dei vizi, vale ad evitare che si producano gli effetti preclusivi della decadenza. Diversamente si atteggia l'impegno all'eliminazione dei difetti. Esso da un lato non può che implicarne il riconoscimento, essendo così impedita la decadenza, dall'altro determina l'insorgenza di una nuova obbligazione, svincolata dai termini decadenziali e prescrizionali di cui all'art. 1667 cod.civ., in quanto autonomamente soggetta a termine prescrizionale ordinario (Cass. Civ., Sez. II, 1240/12; Cass. Civ. Sez. II, 10364/97;Tribunale di Reggio Emilia, 27 giugno 2014) nota2. Giova comunque osservare come i due aspetti (il riconoscimento del vizio e l'ammissione della responsabilità dell'appaltatore insita nell'impegno all'eliminazione del difetto) siano indipendenti l'uno dall'altro. L'impedimento della decadenza è connesso al primo, non già al secondo (Cass. Civ., Sez.II 27948/08). L'art. 1667 cod.civ., in applicazione della regola quae temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum, prescrive che, come già evidenziato, anche oltre il biennio stabilito per la prescrizione dell'azione, semprechè sia stato soddisfatto l'onere della denunzia entro il termine decadenziale previsto, la predetta garanzia rimanga sempre proponibile in via di eccezione, dunque nel corso del giudizio promosso dall'appaltatore per ottenere il pagamento del corrispettivo dell'appalto (Cass. Civ., Sez. II, 7891/98) nota3.

Giova sottolineare che tutto quanto vale per l'ipotesi di cui all'art. 1667 cod.civ., non possiede la stessa valenza nell'ulteriore caso di cui all'art. 1669 cod.civ., norma che prende in considerazione la rovina o altri gravi difetti relativi ad edifici o di immobili destinati a lunga durata, difetti che possono esser fatti valere nei dieci anni successivi al compimento dell'opera. A tal proposito, l'art. 1669 cod.civ. prevede, ai fini dell'azione risarcitoria, un termine decadenziale di un anno a far tempo dalla scoperta del grave difetto per effettuare la denunzia ed un termine prescrizionale, pure annuale, decorrente a far tempo dalla denunzia.
Dubbi si pongono in ordine alla determinazione del dies a quo di decorrenza di detto termine. E' stato deciso che esso inizi a correre dal giorno in cui il committente abbia conseguito un'apprezzabile grado di conoscenza relativamente alla gravità del difetto (Cass. Civ., Sez.II, 8425/03). Proprio in questo senso è stato escluso come addirittura l'accettazione del bene ceduto in una condizione di conoscenza di alcuni difetti non precluda l'azione quando il grave vizio sia scoperto successivamente in esito ad una perizia di un tecnico (Cass. Civ., Sez. II, 13223/2014, in tema di vendita da parte del costruttore-venditore).
Quando fosse stato proposto accertamento tecnico preventivo è stato invece precisato come soltanto in esito al deposito dell'elaborato peritale possa dirsi acquisita quella contezza della situazione tale da far scattare il termine decadenziale in parola (Cass. Civ., Sez.I, 11907/03). Però l'immediata percezione del vizio, quand'anche non accompagnato dalla precisa consapevolezza della sua portata, impedisce che la decorrenza dei termini in esame possa essere spostata in avanti nel tempo rispetto al giorno della consegna (Cass. Civ., Sez. III, 9966/2014).
Nulla viene specificato per quanto attiene alla possibilità di far valere, in via di eccezione, la garanzia (Cass. Civ. Sez. I, 6393/96 ) di modo che, a differenza di quanto si è detto per il caso di cui all'art. 1667 cod.civ., nella fattispecie in esame non risulta applicabile la regola quae temporalia ad agendum nota4.
Si noti che la normativa in tema di appalto è stata ritenuta applicabile anche all'ambito dei rapporti tra costruttore-venditore e acquirente dell'immobile, con ciò dilatandosi non poco l'applicabilità della disciplina in tema di appalto a scapito di quella in materia di compravendita (es.: compravendita immobiliare relativa ad appartamento di nuova costruzione alienato direttamente dall'impresa costruttrice). Questa tendenza nota5 risulta ulteriormente rafforzata dalla ritenuta applicabilità, nel caso di specie, dell'art. 1670 cod.civ. , il quale stabilisce, in tema di subappalto, che l'appaltatore debba denunziare al subappaltatore la denunzia ricevuta entro il termine di decadenza di sessanta giorni dal ricevimento della stessa. Ciò ai fini di poter agire in regresso, da parte del costruttore alienante (nei confronti del quale l'acquirente dell'immobile avesse agito) che abbia affidato la realizzazione delle opere ad un soggetto. Quest'ultimo infatti non può dirsi rivestire in senso tecnico la qualità di subappaltatore (Cass. Civ. Sez. II, 8109/97).

Dal punto di vista processuale occorre osservare che la qualificazione del vizio come "grave difetto" costituisce una tipica questione di merito. Come tale è sindacabile in Cassazione soltanto se sia stata prospettata quantomeno in grado di appello, altrimenti risultando preclusa (Cass. Civ., Sez. II, 10913/11).

Note

nota1

Così Rubino, L'appalto, in Trattato di dir.civ.it., dir. da Vassalli, Torino, 1980, p.503, il quale precisa che la denunzia non richiede forme particolari, potendo pertanto essere effettuata anche oralmente.
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nota2

Analogamente Vignali, Appalto, in Riv.dir.civ., 1999, p.816; contra Grisostomi-Travaglini, Impegno all'eliminazione dei difetti dell'opera e novazione dell'obbligazione di garanzia nel contratto di appalto, in Giust.civ., 1996, p.1062, per il quale, in presenza di espressa assunzione da parte dell'appaltatore dell'impegno di eliminare i vizi con correlativa accettazione del committente, non si avrebbe estinzione dell'originaria obbligazione di garanzia e costituzione di una nuova obbligazione. L'appaltatore si obbligherebbe infatti a prestare la garanzia cui è tenuto in forza del contratto di appalto ed il committente con l'accordo realizzerebbe il suo interesse originario.
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nota3

Ciò significa che, se, dopo aver denunziato i vizi nel termine di sessanta giorni dalla scoperta, si lasciano decorrere inutilmente i due anni dalla consegna dell'opera, l'azione si prescrive ed il committente rimane tutelato solo per il caso che l'appaltatore, in via principale o riconvenzionale, richieda il pagamento del prezzo (cfr. Musolino, Il contratto di appalto, Rimini, 2000, p.216). Alcune sentenze ritengono che in questo caso il committente possa non solo eccepire la garanzia ma anche proporre la stessa in via riconvenzionale: Cass. Civ., Sez. II, 5004/1978. Occorre tuttavia precisare che qualora i vizi non siano stati denunciati nel termine, la garanzia non potrebbe essere fatta valere non soltanto in via di azione, ma neppure in via di eccezione (Mangini, Iacuaniello Bruggi, Il contratto di appalto, in Giur.sist. di dir.civ. e comm., a cura di Bigiavi, Torino, 1997, p.285).
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nota4

Di questa opinione anche Mangini, Iacuaniello Bruggi, cit., p.396.
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nota5

Cfr.Cagnasso, in Comm.cod.civ., dir. da Cendon, vol.IV, Torino, 1999, p.1217, anche se v'è chi (Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., vol.IV, Torino, 1968, p.450 e Rubino, voce Appalto privato, in N.sso Dig.it., p.697) mostra notevole perplessità in relazione a questa tendenza, rilevando il carattere eccezionale delle norme previste in tema di appalto, come tali non applicabili analogicamente.
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Bibliografia

  • CAGNASSO, Torino, Comm.cod.civ. diretto da Cendon, IV, 1999
  • GRISOSTOMI-TRAVAGLINI, Impegno all'eliminazione dei difetti dell'opera e novazione dell'obbligazione di garanzia nel contratto di appalto, Giust.civ., 1996
  • MANGINI-BRUGGI, Il contratto di appalto, Torino, Giur.sist.di dir.civ.e comm.Bigiavi, 1997
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
  • MUSOLINO, Il contratto di appalto, Rimini, 2000
  • RUBINO, Appalto privato, N.sso Dig. it.
  • RUBINO, L'appalto, Torino, Trattato Vassalli, 1980
  • VIGNALI, Appalto, Riv.dir.civ., 1999

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