Cass. civile, sez. II del 2017 numero 11037 (05/05/2017)




In tema di compravendita, l'azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia ex art. 1495 c.c. si prescrive, in ogni caso, nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, e ciò indipendentemente dalla scoperta del vizio.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 2017 numero 11037 (05/05/2017)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti