Cass. civile, sez. II del 1996 numero 5434 (13/06/1996)


Il riconoscimento da parte del venditore dell' esistenza dei vizi della cosa venduta, impedisce il verificarsi a carico del compratore della decadenza di cui all' art. 1495, comma secondo, cod. civ, per la mancata denunzia dei vizi entro il termine di otto giorni dalla loro scoperta, previsto nel primo comma dello stesso articolo, ma non vale ad interrompere il decorso del termine annuale di prescrizione del diritto alla garanzia per i vizi stessi, al qual fine è necessario che il riconoscimento abbia ad oggetto non tanto i vizi denunziati quanto il diritto dell' acquirente alla garanzia e che esso intervenga prima del compimento del termine annuale di prescrizione previsto dal terzo comma del menzionato art. 1495 cod. civ., potendo peraltro un riconoscimento successivo del diritto valere come rinunzia alla prescrizione già maturatasi.

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