Termine decadenziale (azione di annullamento in tema di contratto di assicurazione )



L'art. 1892 cod.civ. prevede al II comma un termine di decadenza ai fini del promuovimento dell'azione di annullamento (ovviamente non proponibile d'ufficio nota1) del contratto di assicurazione in relazione alle reticenze ovvero alle inesattezze dell'assicurato in dolo o colpa grave. L'assicuratore decade infatti dal diritto di impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare la relativa azione nota2. Quest'ultima va inoltre comunque prescritta entro il quinquennio (caratteristica comune all'azione generale di annullamento) nota3.

Si rammenti che, ai sensi dell'art. 1932 cod.civ., l'art. 1892 cod.civ. è considerato tra le norme aventi carattere inderogabile, se non in senso più favorevole all'assicurato. Le clausole che pongono una disciplina in senso meno favorevole a quest'ultimo sono sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni di legge (secondo il meccanismo di cui agli artt. 1339 , 1419 II comma cod.civ.) nota4.

Note

nota1

V. Cian e Trabucchi, in Commentario breve al codice civile. Complemento giurisprudenziale, Padova, 1994, p.1932.
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nota2

Si ritiene tuttavia, che tale termine decadenziale non operi quando il sinistro si verifichi nel termine che precede il decorso del termine medesimo o prima che l'assicuratore abbia avuto conoscenza dell'omissione o dell'inesattezza delle dichiarazioni. In tali ipotesi l'assicuratore può semplicemente rifiutarsi di pagare la somma assicurata: così Castellano, Le assicurazioni private, in Giur. sist. civ. e comm., diretta da Bigiavi, Torino, 1970, p.189. Si veda inoltre Galgano, Diritto civile e commerciale, vol. II, Padova, 1999, p.198.In giurisprudenza cfr. Cass. Civ. Sez. III, 17505/03 .
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nota3

Cfr. Scalfi, in Comm. cod. civ., diretto da Cendon, vol. IV, Torino, 1999, p.1646.
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nota4

Giorgieri, in Cod. civ. annotato con la dottrina e la giurisprudenza, a cura di Perlingieri, vol. IV, Torino, 1983, p.1340.
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Bibliografia

  • CASTELLANO, Le assicurazioni private, Torino, Giur.sist.civ. e comm., diretto da Bigiavi, 1970
  • CASTELLANO, Le assicurazioni private, Torino, Giur.sist.civ.e comm., Bigiavi, 1981
  • CIAN-TRABUCCHI, Padova, Comm. breve al cod.civ., 1994
  • GALGANO, Diritto civile e commerciale, Padova, II, 1999
  • GIORGIERI, Torino, Cod.civ.annotato, Perlingieri, IV, 1980
  • SCALFI, Torino, Comm.cod.civ.Cendon, IV, 1999

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