Perpetuità della eccezione di annullabilità


L'azione di annullamento può essere fatta valere nel termine prescrizionale di cinque anni (art. 1442 cod.civ. ).

Una volta spirato detto termine, pur essendosi ormai prescritta l'azione, sarebbe dunque ancora possibile far valere il vizio in via di eccezione. Ciò a condizione che la parte legittimata ad introdurre la domanda di annullamento si fosse limitata a lasciare ineseguita la prestazione dedotta nel contrattonota1.

Il contratto permane infatti affetto da annullabilità: esiste pertanto la possibilità di farla sempre valere, anche oltre il quinquennio, in via di eccezione, al limitato fine di paralizzare l'eventuale azione promossa dall'altra parte allo scopo di ottenere l'adempimento (art. 1442 cod.civ. II comma) (Cass. Civ. Sez. II, 1279/96 ).

Se così non fosse, la parte interessata potrebbe attendere la prescrizione dell'azione di annullamento senza far mai valere l'atto viziato e pretendere l'adempimento delle obbligazioni in esso contenute dopo il quinquennio prescrizionale. Si faccia il caso di Primo, minorenne, il quale vende a Caio un immobile. Nessuna delle parti si attiva allo scopo di dar corso a quanto previsto nel contratto. Quando ormai sono trascorsi più di cinque anni dal compimento della maggiore età di Primo, Caio invoca l'atto di vendita, del quale mai venne domandato l'annullamento, pretendendo l'adempimento delle obbligazioni (di consegna) da esso scaturenti. Primo potrà difendersi opponendo, in via di eccezione, l'annullabilità dell'atto, sebbene la relativa azione sia andata ormai prescrittanota2.

Occorre anzi precisare che il diniego di effettuare la prestazione o di riceverla è la condizione affinchè possa escludersi un'eventuale sanatoria della causa invalidante in forza di una condotta di fatto integrante gli estremi della convalida tacita (art. 1444 cod.civ. ) nota3.

L'art. 1442 II comma, che prevede il rimedio qui esaminato, costituisce un'applicazione del principio quae temporalia agendum perpetua ad excipiendum nota4.

Note

nota1

L'inesecuzione del contratto costituisce un presupposto necessario: cfr. Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p.671.
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nota2

Si veda Messineo, Annullabilità e annullamento (dir. priv.), in Enc. dir., II, 1958, p.479.
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nota3

Così Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Istituzioni di dir.civ., vol. I, Genova, 1978, p.805.
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nota4

Cfr. Maiorca, in Comm. cod. civ., diretto da Cendon, vol. IV, Torino, 1999, p.801; Tommasini, Annullabilità e annullamento (dir. priv.), in Enc. giur. Treccani, I, 1988, p.11.
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Bibliografia

  • MAIORCA, Torino, Comm.cod.civ. diretto da Cendon, IV, 1999
  • MESSINEO, Annullabilità e annullamento, Enc.dir., II, 1958

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