L'azione di impugnativa dell'atto compiuto da un coniuge in difetto di consenso dell'altro ai sensi del II comma dell'
art.184 cod.civ.
è proponibile entro un anno dalla data in cui il coniuge, il cui consenso è stato pretermesso, ha avuto conoscenza dell'atto. Quando quest'ultimo sia soggetto a trascrizione il
dies a quo decorre comunque dalla data di trascrizione (cfr. II comma art.cit.), salvo il caso in cui l'atto non sia stato trascritto ed il coniuge non ne abbia avuto conoscenza prima dello scioglimento della comunione: in questa ipotesi l'azione non potrà essere proposta oltre l'anno dallo scioglimento stesso.
Quale consistenza giuridica possiede il riferito termine? La giurisprudenza (Cass. Civ., Sez. II,
10653/2015; Cass.Civ.Sez.II,
1279/96 ; Cass.Civ.Sez.II,
7055/98 ) e buona parte della dottrina
nota1 ne riscontrano la
natura prescrizionale. Pare tuttavia più appropriato definirlo in chiave
decadenziale. Questo non tanto in relazione alla brevità di esso, quanto con riferimento alla perentorietà, all'inammissibilità della sospensione o interruzione del medesimo
nota2. Il legislatore, in altri termini, avrebbe ritenuto da un lato di garantire al coniuge pretermesso la possibilità di esperire l'azione di annullamento, dall'altro avrebbe imposto, a tutela dell'affidamento dei terzi sulla validità dell'atto compiuto (in ragione di evidenti esigenze di certezza relativamente alla circolazione dei beni), un termine perentorio entro il quale intraprendere detta impugnativa. Qualora infatti dovesse ritenersi che il termine possieda carattere prescrizionale, ne conseguirebbe la possibilità che i terzi acquirenti possano essere soggetti per un tempo indefinito (stante l'applicabilità delle norme in tema di sospensione ed interruzione della prescrizione) all'annullamento del proprio atto di acquisto. Appare chiaro che ciò possa recare un non lieve pregiudizio alla sicurezza del traffico giuridico, facendo venire meno la stessa ratio della norma che prevede termini certi e precisi.
Come appare evidente, la mancata proposizione da parte del coniuge dell'azione di annullamento entro il termine qui in considerazione non può non determinare l'assoggettamento di costui agli effetti propri dell'atto di disposizione pur posto in essere in difetto del di lui consenso (Cass. Civ., Sez.I,
88/07 ).
Note
nota1
Ricca, Gli atti di amministrazione nel regime patrimoniale della famiglia, in Studi sulla riforma del diritto di famiglia, Ricerca a cura dell'istituto di diritto privato dell'Università di Messina, dir. da Russo, Milano, 1973, p.473; Tamburrino, Lineamenti del nuovo diritto di famiglia italiano, Torino, 1978, p.230; De Paola, Macrì, Il nuovo regime patrimoniale della famiglia, vol.I, Milano, 1978, p.189.
top1nota2
Reputa trattarsi di una ipotesi di decadenza anche il Bianca, Diritto civile, vol.II, Milano, 1985, p.87.
top2Bibliografia
- BIANCA, Diritto civile, Milano, III, 1985
- DE PAOLA MACRI', Il nuovo regime patrimoniale della famiglia, Milano, I, 1978
- RICCA, Gli atti di amministrazione nel regime patrimoniale della famiglia, Milano, 1973
- TAMBURRINO, Lineamenti del nuovo diritto di famiglia italiano, Torino, 1978