Dispone l'art.
516 cod.civ. che il diritto alla separazione deve essere esercitato entro il termine di tre mesi dall'apertura della successione. Si tratta indiscutibilmente di
un termine avente natura decadenziale e che, come tale, non ammette interruzione nè sospensione
nota1. Più in particolare, verrebbero in considerazione situazioni soggettive non disponibili (art.
2969 cod.civ. ): ne segue che l'estinzione del diritto alla separazione una volta scattata la decadenza non sarebbe evitabile neppure in esito ad un atto di rinunzia dell'erede a farla valere
nota2.
Allo scopo di scongiurare la perdita del diritto occorre che, trattandosi di beni mobili, il creditore provveda entro tre mesi a far tempo dall'apertura della successione a proporre il ricorso di cui al II comma dell'art.
517 cod.civ. ; venendo in considerazione beni immobili occorre che, nel detto periodo di tempo, abbia avuto luogo l'iscrizione del diritto di credito o del legato operata ai sensi del successivo art.
518 cod.civ. .
Note
nota1
Azzariti-Martinez, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979, p. 117; Giannattasio, Delle successioni, in Comm.cod.civ., Libro II, Torino, 1959, p.218.
top1nota2
Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt. dir.civ., diretto da Vassalli, vol.XII, Torino, 1977, p.545 e Ferri, Successioni in generale, in Comm.cod.civ., diretto da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1980, p.53, i quali negano qualsiasi rilevanza ad un siffatto atto di rinunzia da parte dell'erede, sulla base della considerazione che la disciplina della separazione è sottratta alla disponibilità delle parti, onde rinverrebbe applicazione il divieto di cui all'art.2
68 cod.civ. .
top2Bibliografia
- FERRI, Manuale di diritto commerciale, Torino, 1980
- GIANNATTASIO, Delle successioni, Torino, Comm.cod.civ., 1959
- GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977