Termine per l'esercizio del diritto alla separazione



Dispone l'art. 516 cod.civ. che il diritto alla separazione deve essere esercitato entro il termine di tre mesi dall'apertura della successione. Si tratta indiscutibilmente di un termine avente natura decadenziale e che, come tale, non ammette interruzione nè sospensione nota1. Più in particolare, verrebbero in considerazione situazioni soggettive non disponibili (art. 2969 cod.civ. ): ne segue che l'estinzione del diritto alla separazione una volta scattata la decadenza non sarebbe evitabile neppure in esito ad un atto di rinunzia dell'erede a farla valere nota2.

Allo scopo di scongiurare la perdita del diritto occorre che, trattandosi di beni mobili, il creditore provveda entro tre mesi a far tempo dall'apertura della successione a proporre il ricorso di cui al II comma dell'art. 517 cod.civ. ; venendo in considerazione beni immobili occorre che, nel detto periodo di tempo, abbia avuto luogo l'iscrizione del diritto di credito o del legato operata ai sensi del successivo art. 518 cod.civ. .

Note

nota1

Azzariti-Martinez, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979, p. 117; Giannattasio, Delle successioni, in Comm.cod.civ., Libro II, Torino, 1959, p.218.
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nota2

Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt. dir.civ., diretto da Vassalli, vol.XII, Torino, 1977, p.545 e Ferri, Successioni in generale, in Comm.cod.civ., diretto da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1980, p.53, i quali negano qualsiasi rilevanza ad un siffatto atto di rinunzia da parte dell'erede, sulla base della considerazione che la disciplina della separazione è sottratta alla disponibilità delle parti, onde rinverrebbe applicazione il divieto di cui all'art.268 cod.civ. .
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Bibliografia

  • FERRI, Manuale di diritto commerciale, Torino, 1980
  • GIANNATTASIO, Delle successioni, Torino, Comm.cod.civ., 1959
  • GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977

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