Cass. civile, sez. II del 1997 numero 8234 (29/08/1997)


Il riconoscimento da parte del venditore dei vizi della cosa alienata e il contestuale impegno che egli abbia assunto di eliminarli mediante le riparazioni o la sostituzione della cosa difettosa con un' altra, determina la costituzione di un' obbligazione che essendo soggettivamente nuova ed autonoma rispetto a quella originaria di garanzia è sempre svincolata, indipendentemente dalla volontà delle parti, dai termini di decadenza e di prescrizione fissati dall' art. 1495 cod. civ. ed è invece soggetta alla prescrizione ordinaria decennale.

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