Per le donazioni indirette non è richiesta la forma dell’atto pubblico. Aspetti relativi alla comunione legale e adempimenti ex art. 179, comma I, cc. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 14197 del 5 giugno 2013)

Per la validità delle donazioni indirette, cioè di quelle liberalità realizzate ponendo in essere un negozio tipico diverso da quello previsto dall'art. 782 c.c., non è richiesta la forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità, dato che l'art. 809 c.c., nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., non richiama l'art. 782 c.c., che prescrive l'atto pubblico per la donazione.
In tema di comunione legale dei coniugi, la donazione indiretta rientra nell'esclusione di cui all'art. 179, primo comma, lett. b), c.c., senza che sia necessaria l'espressa dichiarazione da parte del coniuge acquirente prevista dall'art. 179, comma I, lett. f), c.c., né la partecipazione del coniuge non acquirente all'atto di acquisto e la sua adesione alla dichiarazione dell'altro coniuge acquirente ai sensi dell'art. 179, comma II, c.c., trattandosi di disposizione non richiamate.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia si segnala non tanto per il principio, assolutamente pacifico, in base al quale le liberalità indirette non richiedono il formalismo ad substantiam dell'atto pubblico (tantomeno l'assistenza dei testimoni), bensì per l'esclusione di quanto ne costituisce l'oggetto dalla comunione legale tra i coniugi, indipendentemente dalla dichiarazione del coniuge escluso dall'acquisto effettuata ai sensi dell'art. 179 II comma in relazione alla lettera f).
Nella fattispecie il genitore aveva erogato i denari necessari al figlio (coniugato in comunione legale dei beni) per l'acquisto di un appartamento. Nell'atto (stipulato prima che entrasse in vigore la legge sul tracciamento dei pagamenti) nulla si diceva circa la provenienza dei denari. La S.C. viene a qualificare l'ipotesi in chiave di donazione indiretta dell'immobile, con la conseguenza che lo stesso deve reputarsi escluso, ai sensi della lettera b) del I comma dell'art.479 cod.civ., dalla comunione legale dei beni. Non serve, con tutta evidenza, che l'altro coniuge, escluso dall'acquisto, ponga in essere la dichiarazione di scienza di cui al II comma della norma citata.

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