Legge del 1913 numero 89 art. 47


TITOLO III Della forma degli atti notarili - CAPO I Della forma degli atti notarili
1. L'atto notarile non può essere ricevuto dal notaio se non in presenza delle parti e, nei casi previsti dall'articolo 48, di due testimoni.
2. Il notaio indaga la volontà delle parti e sotto la propria direzione e responsabilità cura la compilazione integrale dell'atto.

(Articolo così sostituito dal comma 1 dell'art. 12, L. 28 novembre 2005, n. 246)

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