Trasferimento di strumenti finanziari da un conto deposito ad altro facente capo ad altro soggetto: è donazione diretta. Indispensabilità del formalismo dell'atto pubblico a pena di nullità. Distinzione tra donazione indiretta e donazione ad esecuzione indiretta. (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. n. 18725 del 27 luglio 2017)

Il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l'esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta. Ne deriva che la stabilità dell'attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell'atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiarlo, salvo che ricorra l'ipotesi della donazione di modico valore.

Commento

(di Daniele Minussi)
Le SSUU della Cassazione intervengono su un tema delicato e di notevole attualità: quello dei trasferimenti di titoli, strumenti finanziari, denaro operato mediante bonifico, ordine bancario o equivalente da un soggetto ad altro soggetto. Si tratta di un tema che nel passato è stato affrontato con una certa superficialità. Frequentemente capita ed è capitato che un genitore bonifichi una somma di denaro dal proprio conto corrente a quello del figlio, oppure a quest'ultimo trasferisca titoli che sono depositati presso un conto bancario impartendo apposito ordine all'istituto di credito. In quest'ultimo caso non viene in considerazione una liberalità indiretta (come nell'ipotesi in cui un padre provveda a pagare direttamente il venditore dell'immobile che venga contestualmente ceduto al figlio nella veste di acquirente: adempimento di terzo ex art. 1180 cod.civ.), bensì una donazione diretta. E' soltanto l'esecuzione ad essere qualificabile come "indiretta", nel senso che interviene impartendo l'ordine alla banca di "girare" i titoli da un conto deposito ad altro (quello del donatario). Quando la liberalità si palesa pertanto non di modico valore va perfezionata per atto pubblico, alla presenza di due testimoni, a pena di nullità.

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