Codice Civile art. 782


CAPO III Della forma e degli effetti della donazione (FORMA DELLA DONAZIONE)

1. La donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità. Se ha per oggetto cose mobili, essa non è valida che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell' atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio.
2. L' accettazione può essere fatta nell' atto stesso o con atto pubblico posteriore. In questo caso la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l' atto di accettazione è notificato al donante.
3. Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione.
4. (Omissis) (Comma abrogato dall'art. 1 della l. 192/2000 "Modifica dell'articolo 13 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell'articolo 473 del codice civile").

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