Inammissibilità della prova testimoniale di un contratto di donazione fra erede e de cuius quando i plurimi versamenti sono stati eseguiti da un soggetto diverso. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 6636 del 1 aprile 2015)

Ove sia accertato che le dazioni in denaro effettuate dal de cuius mentre era ancora in vita a favore di uno degli eredi, con lesione dell’asse ereditario, non erano configurabili come meri alimenti, ma costituivano vere e proprie donazioni, non assume rilevanza la comprovabilità per testi di un contratto di donazione non stipulato tra le parti processuali, ma tra erede e de cuius.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie si intendeva provare per testi, ai fini del promuovimento dell'azione di riduzione, la natura donativa di numerose dazioni di denaro eseguite in favore di uno dei figli della de cuius. Tali elargizioni, delle quali v'era traccia consistente in altrettante ricevute sottoscritte dal beneficiario, in effetti provenivano però dalla sorella di quest'ultimo e non dalla comune genitrice. Rimane sullo sfondo l'aspetto formale: o la donazione è di modico valore ed allora perfezionabile manualmente, oppure se è priva del formalismo dell'atto pubblico alla presenza di testimoni è radicalmente nulla. Tale nullità implicherebbe la ricomprensione dell'oggetto della stessa nell'attivo ereditario.

Aggiungi un commento