Cass. Civile, sez. II del 2024 numero 32333 (13/12/2024)



La notificazione dell’accettazione della donazione, prevista dall’art. 782, comma 2, cod.civ., per i casi in cui proposta ed accettazione siano contenuti in atti pubblici distinti deve eseguirsi in modo rituale e costituisce requisito indispensabile per la perfezione del relativo contratto che, pertanto, prima del suo verificarsi, non può considerarsi ancora concluso.

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