Cass. civile, sez. II del 2015 numero 7821 (16/04/2015)



In presenza di un contratto di donazione non ancora perfetto, per la mancanza della notificazione al donante dell'atto pubblico di accettazione del donatario, ai sensi dell'art. 782, comma II, c.c., va riconosciuto in capo all'accipiens il solo animus detinendi e non l'animus possidendi, trattandosi di negozio traslativo non ancora venuto ad esistenza in quanto privo dell'elemento conclusivo di una fattispecie a formazione progressiva.

Non costituisce atto di interversione della detenzione in possesso, ai sensi dell'art. 1141, comma II, c.c., la destinazione di un immobile da parte del detentore ad esercizio di culto, trattandosi di attività compatibile con l'appartenenza del bene a privati che, come previsto dall'art. 831, comma II, c.c.., non manifesta in modo inequivocabile e riconoscibile dall'avente diritto pretese dominicali sul bene trascendenti i limiti della detenzione ed incompatibili con il possesso del titolare della cosa.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 2015 numero 7821 (16/04/2015)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti