Codice Civile art. 783


DONAZIONE DI MODICO VALORE

1. La donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca l' atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione.
2. La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 783"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti