Donazione nulla per assenza di formalismo ad substantiam eseguita dal mandatario. Obbligo di restituzione in favore del mandante. (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 5488 del 16 febbraio 2022)

In tema di donazione di somma di danaro di non modico valore, la nullità del corrispondente contratto perché concluso, senza la forma dell'atto pubblico, dal mandatario del donante in virtù di un potere di rappresentanza pure invalidamente - perché non in forma di atto pubblico - attribuitogli da quest'ultimo, determina l'insorgere, a carico del mandatario medesimo, dell'obbligo di restituzione in favore del donante, attesa la perdita, da parte del donante stesso, della disponibilità della somma predetta.

Commento

(di Daniele Minussi)
Due le cause di nullità che affliggevano la negoziazione di cui ha avuto modo di occuparsi la S.C. con la pronunzia qui in commento. La prima ha a che fare con la forma che deve indispensabilmente assumere il c.d. mandato a donare nei ristretti limiti in cui può non essere considerato nullo. Esso infatti, ai sensi dell'art. 778 deve essere stipulato in modo tale da consentire che la donazione abbia luogo a favore di persona che un terzo sceglierà tra più persone designate dal donante o appartenenti a determinate categorie, o a favore di una persona giuridica tra quelle indicate dal donante stesso.
Inoltre, per un principio di collegamento formale, l'atto di conferimento di poteri rappresentativi in materia deve rivestire la forma dell'atto pubblico, con la necessaria assistenza di due testimoni. Inoltre l'atto di donazione, quando non possa essere definita "di modico valore" occorre sia contrassegnata da analogo formalismo. Nella fattispecie entrambi tali elementi formali facevano difetto: non poteva non derivarne la constatazione della duplice radicale nullità e, conseguentemente, dell'insorgenza dell'obbligazione restitutoria avente ad oggetto quanto attribuito invalidamente a titolo liberale.

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