La S.C. rimette in pubblica udienza la questione della qualificazione della situazione di disponibilità materiale di bene immobile oggetto di donazione nulla. Detenzione o possesso? (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 9369 dell'8 aprile 2021)

La Seconda Sezione ha disposto il rinvio per la trattazione in pubblica udienza, per la particolare valenza nomofilattica, della questione concernente la natura della relazione - sub specie di detenzione o possesso – instaurata dalla parte asseritamente usucapente rispetto ad un bene pervenutole a seguito di una donazione nulla per mancanza di forma, eseguita in suo favore dal proprio convivente, in precedenza parte, nella qualità di promissario acquirente, di un contratto preliminare di vendita avente ad oggetto il medesimo bene, sebbene non seguito dalla stipulazione del definitivo, né contemplante alcun effetto anticipato.

Commento

(di Daniele Minussi)
Donazione nulla per difetto di forma: quid juris in relazione alla qualificazione giuridica della situazione di fatto consistente nell'avere conseguito la parte donataria la disponibilità materiale del bene, disponibilità trasmessale da colui che, a propria volta, risultava semplicemente essere parte promissaria acquirente in relazione ad un preliminare di vendita immobiliare non contrassegnato dalla consegna anticipata del bene?
Va notato, al riguardo, come la posizione del soggetto al quale il bene fosse stato consegnato in virtù di un contratto preliminare avente effetti anticipati va qualificata come mera detenzione e non già possesso (si veda, ex multis, Cass. Civ., Sez. II, 2019 n. 3305). D'altronde è anche vero che la donazione di beni altrui, certamente inefficace, sarebbe, tuttavia, idonea a fondare l'usucapione (addirittura abbreviata ex articolo 1159 del codice civile,) in quanto il requisito, richiesto dalla predetta disposizione, della esistenza di un titolo che sia idoneo a far acquistare la proprietà o altro diritto reale di godimento, che sia stato debitamente trascritto, va inteso nel senso che esso, tenuto conto della sostanza e della forma del negozio, deve essere idoneo in astratto, e non in concreto, a determinare il trasferimento del diritto reale, o sia tale che l'acquisto del diritto si sarebbe senz'altro verificato se l'alienante ne fosse stato titolare (cfr. Cass. civile, sez. II 2001 n. 1596).
La risposta, prossimamente.

Aggiungi un commento