Sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. e menzioni catastali obbligatorie. (Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 17990 del 14 settembre 2016)

L’art. 29, comma 1-bis, della Legge n. 52/1985, in materia di menzioni “catastali” obbligatorie (“Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione dei dati catastali e delle planimetrie, può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale”), non è applicabile alla sentenza costitutiva di cui all’art. 2932 c.c., in quanto “[i] provvedimenti giudiziari di trasferimento di diritti reali … null’altro dovrebbero contenere se non l’indicazione dei dati catastali, non essendo immaginabile che un atto giudiziario contenga alcuna dichiarazione e/o attestazione di un tecnico”.
Tuttavia “appare ragionevole ritenere che, per gli atti giudiziari di trasferimento di diritti reali (sentenza o decreti), l’accertamento richiesto dalla legge, più che essere riferito nell’atto giudiziario, è necessario che sia stato acquisito al processo. Ne consegue che il mancato riferimento, nell’atto giudiziale di trasferimento, dei dati di cui alla normativa in esame non determinerebbe un vizio dell’atto giudiziario - nel caso in esame- della sentenza, ma l’omesso accertamento di un fatto decisivo per il giudizio”.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia ripercorre il percorso interpretativo che già ha contrassegnato l'analogo tema della indispensabilità o meno delle menzioni urbanistiche nel contratto preliminare di vendita immobiliare ai fini della possibilità di ottenere la pronunzia costitutiva di cui all'art.2932 cod.civ..
Qui si tratta invece di sindacare le conseguenze del difetto, nel contratto preliminare, delle dichiarazioni di conformità catastale previste a pena di nullità dall'art.29 della l. 52/1985 come modificata per effetto della l. 122/2010.
Come nella prima tra le situazioni predette, il vincolo preliminare è indubbiamente valido: le menzioni mancanti ben possono, anzi devono, essere acquisite nel corso del procedimento civile. La mancanza di esse determinerebbe il mancato accertamento di un elemento fattuale decisivo ai fini della decisione, che ne risulterebbe viziata. Tale difettosità potrebbe essere sanato soltanto per effetto del passaggio in giudicato della pronunzia. Giova rilevare come analoga conclusione non si possa trarre per quanto attiene al processo esecutivo.

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