Contratto preliminare e disciplina della prescrizione



Il contratto preliminare genera principalmente l'obbligazione in capo ad entrambe i contraenti di addivenire al perfezionamento della negoziazione definitiva. Da esso scaturiscono dunque diritti soggettivi che, come tali, sono soggetti ad estinzione in esito al decorso del termine prescrizionale (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 32224/2019 in relazione all'apprezzamento di attività che valgano ad interromperlo).
Ordinariamente il contratto preliminare contiene un riferimento temporale preciso entro il quale concludere il definitivo.

Cosa riferire dell'eventuale assenza dell'apposizione di un termine per adempiere all'obbligazione di concludere il contratto definitivo ovvero del rinvio di tale determinazione ad un tempo successivo? Sotto il primo profilo va riferito come sia stato deciso (in riferimento ad un preliminare di locazione) nel senso della possibilità di fare ricorso alla norma generale di cui all'art. 1183 cod. civ., esclusa l'eventuale qualificazione quale mera minuta di puntuazione dell'intesa (Cass. Civ., Sez.III, 11371/10). Nè potrebbe essere ritenuta come viziata da ultrapetizione la pronunzia del giudice che in tal senso avesse ad assegnare d'ufficio il termine, nella specie negozialmente mancante (Cass. Civ., Sez. I, 9395/11).
Nell'ipotesi in cui le parti avessero rimesso alla volontà di una di esse la fissazione del termine e questa si fosse palesata inerte, è stato deciso che l'altra abbia la possibilità di rivolgersi al giudice per la fissazione di un termine ex art. 1183 cod. civ. onde perfezionare il contratto definitivo, ovvero per esercitare direttamente l'azione ex art. 2932 cod. civ. . In difetto di ciò il diritto alla stipulazione del contratto definitivo si estingue per prescrizione nel termine ordinario decennale (Cass. Civ. Sez. II, 15587/01). In questo senso è stato ribadito che, in difetto di prescrizioni pattizie esplicite o implicitamente ricavabili dall'accordo, deve essere reputato vigente il principio secondo il quale quod sine die debetur statim debetur: ne segue che il dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale decennale abbia a decorrere dal giorno del perfezionamento del contratto preliminare stesso (Cass. Civ., Sez.II, 14463/11).

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