La promessa di comodato



Occorre domandarsi se sia ammissibile una promessa di comodato, vale a dire un impegno semplicemente preliminare non accompagnato dalla consegna della cosa ovvero, il che risulta equivalente, se sia configurabile la stipulazione di un contratto di comodato semplicemente consensuale.

Per poter rispondere al quesito non è irrilevante ricordare che il comodato è qualificabile tra i contratti con obbligazioni a carico di una sola parte (c.d. bilaterali imperfetti) insieme al mutuo, al deposito ed al mandato gratuiti. Questi contratti (ad eccezione del comodato) presentano una variante gratuita ed  una onerosa: sia il mandato, sia il mutuo, sia il deposito infatti possono essere convenuti sia senza che si faccia luogo alla corresponsione di un corrispettivo, sia in cambio di un compenso o degli interessi. Giova altresì fare presente che le citate pattuizioni (tranne il mandato, che si concreta nella prestazione di un facere) sono qualificate in funzione della realità e che soltanto il mutuo consente espressamente (art. 1822 cod.civ.) la vincolatività di un'intesa preliminare, la cui efficienza peraltro viene ricondotta all'ipotesi in cui il contratto sia stato stipulato a titolo oneroso.

Ebbene: svolte queste premesse, ricordato che la realità rinviene una giustificazione nella debolezza causale di un'attribuzione gratuita (ancorchè non a titolo liberale, difettando un arricchimento del comodatario in senso tecnico) si può fondatamente dubitare circa l'ammissibilità di un contratto di comodato avente una struttura semplicemente consensuale, vale a dire al quale non si accompagni la consegna della cosa che ne costituisce l'oggetto nota1. Alle stesse conclusioni si perviene per ciò che concerne l'impegno preliminare di dare a comodatonota2. L'analoga figura prevista dal legislatore per il mutuo si giustifica, come detto, in relazione alla possibile onerosità di quest'ultimo, ciò che evidentemente non risulta possibile per il comodato, a meno di non trasformarlo in locazione.

L'opinione prevalente tra gli interpreti nota3, che pure propendono in generale per l'ammissibilità di un doppione consensuale per i contratti reali, è nel riferito senso della irrinunziabilità della consegna almeno per quelle fattispecie che sono qualificate dalla gratuità dell'attribuzione.

Può dunque concludersi nel senso della assoluta irrilevanza della promessa di comodato?

Pur fatte salve le considerazioni già svolte potrebbe invero configurarsi una responsabilità del promittente a titolo di responsabilità precontrattuale (art. 1337 cod.civ.)nota4. Si pensi al caso in cui Tizio si sia impegnato nei confronti di Caio a prestargli un appartamento al mare in coincidenza con il periodo di vacanze e che Caio non abbia conseguentemente prenotato altrove. Qualora Tizio all'ultimo momento rifiuti di fare consegna delle chiavi certamente Caio non vanterà azione né per l'adempimento in forma specifica, né per il risarcimento del danno, inteso come ristoro del pregiudizio consistente nel valore del mancato godimento dell'appartamento per il tempo stabilito. Egli potrà tuttavia farsi risarcire il danno consistente nell'aver dovuto subire un aumento di prezzo per aver dovuto locare un altro appartamento all'ultimo momento.

Note

nota1

In questi casi la manifestazione dell'accordo delle parti e la consegna come effetto immediato ed indispensabile vengono a coincidere per una necessità funzionale (legata all'elemento causale) richiesta dallo stesso legislatore: Sacco, Causa e consegna nella conclusione del mutuo, del deposito e del comodato, in Banca, borsa, titoli di credito, I, 1971, p.709.
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nota2

Contra Fragali, Del comodato, in Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1966, p. 169 e ss. e Forchielli, I contratti reali, Milano, 1952, p.152, i quali ammettono il preliminare di comodato, sulla base della considerazione che il medesimo verrebbe a concretare una fattispecie diversa e distinta da quella definitiva, diversi essendo gli effetti di questa.
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nota3

Scozzafava, Il comodato, nel Trattato di dir.priv., diretto da Rescigno, vol. XII, Torino, 1985, p. 616 e ss.; Palermo, Contratto preliminare, Padova, 1991, p. 43; Luminoso, I contratti tipici e atipici, in Trattato di dir.priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 1995, p. 643 e ss.. Contra Tamburrino, voce Comodato (dir.civ.), in Enc.dir., vol. VII, 1960, p. 996 e Miccio, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., Libro IV, t.4, Torino, 1969, p. 69 e ss., i quali ammettono la figura del contratto di comodato consensuale.
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nota4

Così Giampiccolo, Comodato e mutuo, in Trattato di dir. civ., dir. da Grosso e Santoro-Passarelli, Milano, 1972, p.3; Mastropaolo, I contratti reali, in Trattato di dir.civ., dir. da Sacco, vol.VII, Torino, 1999, p.683.
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Bibliografia

  • FORCHIELLI, I contratti reali, Milano, 1952
  • FRAGALI, Del comodato, Bologna - Roma, Comm.cod.civ., 1966
  • GIAMPICCOLO, Comodato e mutuo, Milano, Tratt.dir.civ. Grosso Santoro Passarelli, 1972
  • LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995
  • MASTROPAOLO, I contratti reali, Torino, Tratt.dir.civ.dir.da Sacco, 1999
  • MICCIO, Dei singoli contratti, Comm.cod.civ., IV, 1969
  • PALERMO, Contratto preliminare, Padova, 1991
  • SACCO, Causa e consegna nella conclusione del mutuo, del deposito e del comodato, Banca, borsa, titoli di credito, I, 1971
  • SCOZZAFAVA, Il comodato, Torino, Tratt.dir.priv.Rescigno, XII, 1985
  • TAMBURRINO, Comodato, Enc. dir., 1960

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