E' il contratto preliminare di vendita di cose future rimasto inadempiuto suscettibile di esecuzione in forma specifica
ex art.
2932 cod.civ. ? Occorre rammentare che nella vendita di cosa futura l'effetto traslativo (art.
1376 cod.civ.)
si produce automaticamente, non appena la cosa viene ad esistenza (art.
1472 cod.civ.)
nota1. E' quindi intuitiva la necessità
di stabilire con precisione il momento in cui la cosa viene in essere. Quando la cosa futura oggetto del contratto preliminare fosse già venuta ad esistenza al tempo della domanda introdotta dal promissario acquirente, ammissibile si paleserebbe la pronunzia costitutiva ex
art.2932 cod.civ. . Si tratterebbe di sancire il trasferimento della proprietà di un bene esistente nel patrimonio del promittente alienante (Cass.Civ. Sez.II,
7422/83 ). E' stato parimenti ritenuto possibile l'intervento giudiziale in discorso quando la cosa futura non fosse ancora in essere al momento della proposizione della domanda, purchè essa fosse venuta ad esistenza in corso di giudizio (Cass.Civ. Sez.II,
4338/79 ). Al contrario, quando il bene oggetto del contratto preliminare non può dirsi esistente, l'efficacia traslativa propria della pronunzia ex art.
2932 cod.civ. non avrà modo di esplicarsi, facendo difetto lo stesso oggetto della negoziazione.
E' appena il caso di osservare che le cose dette postulano risolto il dubbio circa la natura preliminare della stipulazione. In altri termini, qualora il contratto dovesse essere qualificato non già come preliminare, bensì come definitivo, rimarrebbe aperta la possibilità, facendo leva sulle obbligazioni (secondarie) di
facere insite nella vendita, di ottenere, in esito alla sentenza di condanna per violazione di tale obbligo, l'esecuzione forzata ex
art.612 cod.proc.civ.. Una volta venuta ad esistenza la cosa, la proprietà di essa sarebbe automaticamente trasferita all'acquirente (ciò che non potrebbe essere riferito qualora si trattasse di mero preliminare: cfr. Cass. Civ., Sez.. III,
21739/2010).
Diverso percorso è stato descritto anche per il contratto preliminare: in questo caso la sentenza costitutiva creerebbe il titolo, con differimento dell'effetto reale al momento dell'intervenuto adempimento dell'obbligazione di
facere (consistente nel far venir ad esistenza il bene) cui il promittente venditore fosse stato contemporaneamente condannato (vale a dire all'esito dell'esecuzione dell'obbligo di fare ex art.
2931 cod.civ. e
612 cod.proc.civ.)
nota2. In concreto la distinzione è ulteriormente rilevante anche ad altri fini: la natura preliminare del vincolo infatti, nell'ipotesi di fallimento del promittente alienante, renderebbe praticabile per il curatore la scelta tra dare esecuzione o domandare lo scioglimento del contratto (Cass.Civ. Sez.II,
4888/07 ).
Note
nota1
E' proprio l'automaticità dell'effetto traslativo, rinviato al momento in cui la cosa viene ad esistenza, che spinge la dottrina dominante (Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., Torino, 1991, p. 24; Luminoso , La compravendita: corso di diritto civile, Torino, 1991, p. 73; Bianca, La vendita e la permuta, in Tratt.dir.civ.it., a cura di Vassalli, vol.VII, Torino, 1972, p. 377) a considerare la vendita di cosa futura come fattispecie ad effetti reali differiti e non come vendita obbligatoria.
top1nota2
Così Gazzoni, Contratto preliminare, in Tratt.dir.priv., diretto da Bessone, Torino, vol. III, t.2,2000, p. 723, precisa che si tratta di una sentenza di carattere costitutivo, poichè costituisce il titolo traslativo immediato, nel momento in cui la cosa viene ad esistenza.
top2Bibliografia
- BIANCA, La vendita e la permuta, Torino, Tratt. dir. civ. dir. da Vassalli, vol. VII- t. 1-2, 1993
- GAZZONI, Contratto preliminare in Il contratto in generale, Torino, Tratt. dir. priv. diretto da Bessone, vol. XIII, t. II, 2002
- LUMINOSO, La compravendita: corso di diritto civile, Torino, 1991
- MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968