Cessione dell'azienda



Gli artt. 2556 e ss., cod.civ. disciplinano il trasferimento della proprietà dell'azienda per atto tra vivi, ciò che può avvenire a vario titolo: l'azienda può essere oggetto di vendita (c.d. cessione), di donazione, di permuta. Cosa riferire dell'ipotesi in cui l'azienda sia oggetto di trasferimento mortis causa? Per quanto attiene alla successione a titolo ereditario si avrà il subingresso dell'erede nella stessa situazione giuridica del de cuius. Più complessa è la situazione del legatario d'azienda, oggetto di specifica disamina.

Strettamente connessi alle norme citate in premessa sono l'art. 2565 cod.civ. sul trasferimento della ditta, l'art. 2573 cod.civ. sul trasferimento del marchio e l'art. 365 cod.civ. sull'inventario di azienda, nonchè, l'art. 2112 cod.civ. che regola la successione nei rapporti di lavoro in ipotesi di trasferimento d'azienda.

Oggetto della cessione è l'azienda, cioè il complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa nota1. Dunque soltanto i beni organizzati, non i rapporti, costituiscono elementi essenziali dell'azienda. Esclusivamente al concetto che si riferisce ad un complesso di beni tra loro coordinati in modo da costituire uno strumento idoneo all'esercizio dell'impresa deve aversi riguardo al fine di stabilire se oggetto della cessione sia l'azienda, ovvero i beni singoli (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 14755/99). Non sembra tuttavia necessario nota2, al fine di ritenere l'azienda quale oggetto di cessione, che vengano ricompresi tutti i beni aziendali, essendo sufficiente che il complesso trasferito costituisca un'azienda nel senso sopra precisato, ben potendo l'alienante trattenere alcuni dei beni o destinarli altrimenti, purchè, essi non siano essenziali o aventi carattere di stretta accessorietà (Cass. Civ. Sez. III, 3627/96 , Tribunale di Vicenza, 05 febbraio 1988).

Secondo la dottrina prevalente nota3, infatti, vi è trasferimento d'azienda, con applicazione della relativa disciplina, anche quando l'imprenditore ceda solo una parte di essa (cessione di ramo d'azienda), purchè tale parte possa considerarsi azienda nel senso sopra specificato. Nè, secondo un'opinione nota4, appare necessario che il complesso dei beni sia qualificato da un particolare avviamento (Cass. Civ. Sez. I, 4319/98 ). Può anche essere sufficiente la cessione di una singola unità produttiva, purchè connotata da una propria unitarietà organizzativa e funzionale (Cass. Civ., Sez. Lavoro, 26196/05). Ciò che conta è, in definitiva, la considerazione all'aspetto causale del negozio, qualificabile in chiave di cessione d'azienda ogniqualvolta la finalità concretamente perseguita dai contraenti sia quella di determinare il trasferimento di un complesso di beni atti complessivamente ad esercitare l'attività di impresa (Cass. Civ. Sez.V, 13580/07). Ci si è spinti, questa volta per meri motivi fiscali legati alla percezione dell'imposta di registro, fino al punto da qualificare come cessione d'azienda la cessione dell'intero capitale sociale di una società titolare del compendio aziendale (CTR Firenze, Sez. XIII, sent. n. 1252/2016. Nello stesso senso si veda Cass. Civ., Sez. V, 11877/2017). Rilevante è la qualificazione "aziendale" dell'immobile che venga parallelamente ceduto rispetto ad un'azienda o ad un semplice ramo della stessa (Cass. Civ., Sez. V, 17785/2017).

Deve dunque essere distinto il trasferimento dell'azienda da quello dei singoli beni che la compongono.
Tale differenziazione risulta assai importante relativamente alla diversa disciplina normativa: si pensi al subingresso nei contratti di lavoro ai sensi dell'art. 2112 cod.civ., alla responsabilità per i debiti pregressi risultanti dai libri contabili ex art. 2560 cod.civ. , norme che, come è ovvio, si applicano soltanto quando oggetto della cessione sia l'azienda (sia pure, per quanto attiene agli specifici fini di cui all'art.2112 cod.civ., nella assai ampia accezione di cui agli ultimi commi della norma citata, come novellata dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n.276 ) e non i singoli cespiti in sè considerati nota5. Notevoli sono anche le implicazioni tributarie, stante la divergente disciplina tra cessione dei singoli beni, assoggettata ad IVA e non ad imposta di registro (Cass. Civ., Sez. V, 2248/2018; Roma, Sez. IX, 4876/2016; Cass. Civ., Sez.V, 23584/12). La divergenza della tassazione è rilevante anche in riferimento all'alternativa che si pone tra cedere l'azienda e cedere integralmente le quote della società nel cui patrimonio l'azienda si trovi (cfr., in relazione all'eventuale abuso del diritto, nel caso di specie escluso, CTP Bologna, Sez. IX, sent. n. 176/2015).

E' dunque comprensibile che le parti possano essere tentate di configurare l'atto di trasferimento come avente oggetto i singoli beni e non l'azienda nel suo complesso. La giurisprudenza (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 4010/98) ha conseguentemente accolto un principio oggettivo, in base al quale ciò che conta è il risultato effettivamente perseguito dalle parti e non l'apparenza determinata dal singolo atto o l'intenzione soggettiva dei contraenti nota6. Inversamente, quando vengano trasferiti ad altra impresa lavoratori addetti ad una struttura aziendale non connotata da autonomia organizzativa, ha luogo semplice cessione dei contratti di lavoro e non cessione di ramo d'azienda. Ne discende l'indispensabilità di acquisire il consenso dei contraenti ceduti (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 20012/05). Non poche difficoltà pone altresì la distinzione tra cessione di ramo d'azienda ed appalto di servizi (figure entrambe qualificabili in chiave di outsourcing) consentito ai sensi della (attualmente abrogata) Legge 1369/60 e successive modificazioni (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 21287/06).

Tornando alla cessione dell'intera azienda, quando non sussistano manifestazioni di volontà delle parti in senso opposto, nel silenzio del contratto, si trasferiscono tutti i beni che debbono essere considerati elementi aziendali, appartenendo essi all'organizzazione finalizzata all'esercizio dell'impresa nota7. Di norma, tuttavia, le parti contraenti redigono quasi sempre inventari dettagliati dei beni oggetto della cessione, siano essi strumenti, macchinari, arredi o merci. A tali inventari, sovente, viene fatto riferimento nel contratto, talchè, sono da ritenersi esclusi dall'alienazione i beni in esso non indicati.

Occorre poi ricordare che per taluni elementi è necessaria una espressa clausola ai fini del trasferimento. Così è per la ditta, la quale, a norma dell'art. 2565 cod.civ. non può essere trasferita separatamente dall'azienda (I comma) ma, nel trasferimento per atto tra vivi, non passa all'acquirente senza il consenso dell'alienante (II comma). Non potrebbe invece essere assimilato alla cessione d'azienda l'accordo finalizzato al trasferimento di uno studio professionale. Per chi sostiene l'ammissibilità della negoziazione (Cass. Civ., Sez.II, 2860/10 l'impegno del cedente sarebbe quello di attivarsi competentemente e diligentemente in ordine ad ottenere che la clientela rinnovi il rapporto (ex se incedibile) d'opera professionale con il cessionario.

Per quanto riguarda la formulazione della clausola attinente il prezzo di alienazione dell'azienda, le parti possono adottare una indicazione globale, oppure, più spesso e più opportunamente, un'indicazione analitica che si riferisca specificamente ai vari elementi oggetto della cessione, ovvero con riguardo a gruppi omogenei di essi (ad es., mobili, materie prime, merci, attrezzature, locali). Per gli immobili può essere rilevante l'indicazione di un valore specifico, anche ai fini della determinazione separata delle imposte ipotecarie e catastali (Cass. Civ., Sez. V, 15955/2014). Infatti la base imponibile delle stesse non va calcolato al netto delle passività aziendali (cfr. Cass. Civ., Sez. V, 9473/2018).
Un prezzo a sè stante può essere indicato anche per l'avviamento, anche se non è da escludere che di esso si tenga conto nella valutazione globale, ovvero in quella analitica dei singoli elementi. E' appena il caso di osservare la delicatezza della assegnazione di un valore specifico all'avviamento. bene immateriale che talvolta potrebbe dar luogo addirittura ad una negatività (si partla anche di badwill, in contrapposizione al termine goodwill). Si pensi all'azienda che accumula con continuità perdite consistenti (cfr. Cass. Civ., Sez. V, 979/2018). Le problematiche tributarie al riguardo sono cospicue e si riferiscono sia alla imposizione indiretta, legata cioè alla stipulazione dell'atto di cessione ed all'applicazione del tributo di registro, sia all'imposizione diretta, vale a dire alla tassazione delle plusvalenze realizzate in esito alla alienazione onerosa. I due aspetti, ancorchè ancorati a differenti presupposti e funzionanti in base a regole assai diverse, possono rinvenire un momento di sintesi nelle risultanze dell'accertamento svolto dall'amministrazione finanziaria (cfr.Cass. Civ., Sez. V, 5078/11 e, in modo ancor più rilevante, Cass. Civ., Sez. VI-T, 25290/2014). Come valorizzare l'avviamento? Al riguardo varie teorie fanno riferimento a complessi calcoli, per lo più prevalendo l'idea secondo la quale occorrerebbe tener conto dell'attitudine a produrre utili cristallizzata in un periodo temporalmente prossimo alla cessione. Spesso l'arco temporale viene determinato in un triennio. Va rilevato al riguardo come sia stato deciso nel senso che si debba tener conto del coefficiente di redditività ritenuto congruo dal giudice di merito in relazione alla media dei ricavi (e non degli utili operativi) accertati ovvero dichiarati (Cass. Civ., Sez. V, 7324/2014).

Specialmente delicato è il tema della tassazione delle eventuali plusvalenze maturate in esito alla cessione del compendio aziendale. Può l'esito della fase dell'accertamento del maggior valore ai fini delle imposta di registro sortire effetti anche in relazione all'imposizione diretta? In materia è intervenuto l'art. 5 del d.lgs. 2015/147 che ha novellato l'art. 110 del TUIR, escludendo ogni automatica presunzione.

Note

nota1

Rubino, La compravendita, in Tratt. dir. civ. e comm., già diretto da Cicu-Messineo, vol. XXIII, Milano, 1971, p.152.
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nota2

V. Casanova, Impresa e azienda, in Tratt.dir.civ.it., diretto da Vassalli, vol. X, Torino, 1974, pp.741 e ss..
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nota3

Si confrontino, tra gli altri, Pettiti, Considerazioni in tema di trasferimento d'azienda, in Studi in onore di T. Ascarelli, Milano, 1969, p.1570; Cessari, Trasferimento d'azienda e rapporti di lavoro, in Riv. dir. civ., 1975, pp.233 e ss.; Santoro Passarelli, Il trasferimento d'azienda, in Tratt.dir.priv., diretto da Rescigno, Torino, 1986, p.600. In giurisprudenza cfr. Cass. Civ. Sez. Lavoro, 12554/98.
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nota4

Così p.es. Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.876. Contra Rubino, op.cit., p.153, per il quale è invece necessario il trasferimento dell'avviamento perché si abbia cessione d'azienda.
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nota5

Cfr. Campobasso, Diritto commerciale, vol. I, Torino, 1997, p.149.
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nota6

In dottrina si vedano Colombo, L'azienda, in Tratt. dir. comm. e dir. pubbl. dell'economia, diretto da Galgano, Padova, 1979, pp.26 e ss.; Jaeger-Denozza, Appunti di diritto commerciale, Milano, 1997, p.103.
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nota7

Così Luminoso, I contratti tipici ed atipici, in Tratt.dir.priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1995, p.41.
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Bibliografia

  • CASANOVA, Impresa e azienda: le imprese commerciali, Torino, Tratt dir. civ. diretto da Vassalli, vol. XXXI, 1974
  • CESSARI, Trasferimento d'azienda e rapporti di lavoro, Riv dir.civ., 1975
  • COLOMBO, L'azienda e il mercato, Padova, Tratt. dir. comm. e dir. pubbl. econ. dir. Galgano, vol. XXVII, 1979
  • JAEGER, DENOZZA, Appunti di diritto commerciale: impresa e società, Milano, 1997
  • LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995
  • PETTITI, Considerazioni in tema di trasferimento d'azienda, Milano, Studi di onore di Ascarelli, 1969
  • RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971
  • SANTORO PASSARELLI, Il trasferimento d'azienda, Torino, Tratt.dir.priv. diretto da Rescigno, 1986

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  • Imposta di registro, individuazione della base imponibile per le cessioni di aziende nell'ambito della Prodi-bis
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