Esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod.civ. e preliminare di vendita di cosa generica



Quando il contratto preliminare di vendita ha ad oggetto cose generiche si pone il problema di stabilire se il giudice possa, sostituendosi alla volontà privata, emettere sentenza costitutiva ex art. 2932 cod.civ.. La questione è legata alla funzione ed alla natura giuridica dell'atto di individuazione del bene da trasferire. Al riguardo giova ricordare che, ai sensi dell'art. 1378 cod.civ. nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, la proprietà si trasmette soltanto con l'individuazione fatta d'accordo tra le parti o nei modi da essi stabiliti. In altre parole, l'efficacia traslativa del consenso (art. 1376 cod.civ.) è posticipata al momento dell'individuazione, pur producendosi automaticamente, sempre in dipendenza della conclusione dell'accordo tra le partinota1.

Svolte queste precisazioni, richiamati gli effetti costitutivi della sentenza emanata ai sensi dell'art. 2932 cod.civ., si può comprendere il senso delle decisioni che, nella fattispecie, hanno negato l'operatività del rimedio. E' stato infatti osservato che, quando le parti rinviano l'individuazione del bene ad un successivo accordo o alla unilaterale volontà di una di esse, la pronuncia non potrebbe limitarsi alla costituzione di un contratto definitivo altrettanto generico (Cass. Civ. sez. III, 2514/84; Cass. Civ. sez. II, 6570/91 ). Nè si vede come il Giudice possa sostituirsi alle parti in relazione all'individuazione delle cose determinate solo nel genere. A questo proposito, occorre tuttavia segnalare un'opinionenota2 secondo la quale sarebbe, al contrario, possibile l'intervento in via equitativa del giudicante: si tratterebbe di addivenire ad un'interpretazione di tipo integrativo del contratto, facendo uso degli elementi e dei criteri da quest'ultimo desumibili. E' appena il caso di segnalare l'estrema delicatezza di questo profilo, evocante il controverso confine tra l'ermeneutica e l'integrazione del contratto.

Può essere che l'oggetto della prestazione sia determinabile (tale per previsione contrattuale) in esito alla consulenza tecnica che utilizzi gli elementi desumibili dal contratto: in tal caso è stato reputato ammissibile l'intervento del giudice (Cass. Civ. Sez.I, 8070/96).

Note

nota1

All'automaticità dell'effetto traslativo rinviato al momento dell'individuazione è da ricondurre l'opinione preferibile, secondo la quale la vendita di cose generiche deve essere qualificata come vendita ad effetti reali differiti (Rubino, La compravendita, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu e Messineo, vol.XXIII, Milano, 1971, p. 387; Capozzi, Dei singoli contratti, vol. I, Milano, 1988, p. 133; Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., Libro IV, Torino, 1991, p. 13) e non già come vendita semplicemente obbligatoria.
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nota2

Gazzoni, Contratto preliminare, in Tratt. dir.priv., diretto da Bessone, t.2, vol. XIII, Torino, 2000, p. 722.
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Bibliografia

  • CAPOZZI, Compravendita, riporto, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, locazione, Milano, Dei singoli contratti, 1988
  • GAZZONI, Contratto preliminare in Il contratto in generale, Torino, Tratt. dir. priv. diretto da Bessone, vol. XIII, t. II, 2002
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
  • RUBINO, La compravendita, Milano, 1962

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