Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. (DL 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 9 agosto 2013, n. 98). Vede finalmente la luce il c.d. "decreto del fare".

E' stato convertito con la legge n. 98 del 9 agosto 2013, il DL n. 69 del 21 giugno 2013, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia".
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Commento

(di Daniele Minussi)
Convertito in legge il c.d. "decreto del fare".
Tra le novità:
- misure simboliche come la previsione, in favore dell'utente, di una somma di 30 euro al giorno (con importo massimo di 2000 euro) per i ritardi nella chiusura di una pratica della pubblica amministrazione;
- introdotte misure di semplificazione per l'edilizia: a) tempi certi per il rilascio dei permessi di costruire, anche nei casi in cui vi siano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, con eliminazione del silenzio-rigetto; b) per la realizzazione degli interventi edilizi che comportano modifiche alla sagoma degli edifici: è sufficiente una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) se realizzati nel rispetto dei vincoli e a parità di volumetria. precedentemente era
necessario il permesso di costruire; c) le autorizzazioni necessarie per la realizzazione
dell’intervento edilizio (sismica, paesaggistica, etc.) potranno essere richieste allo Sportello unico contestualmente alla presentazione della
SCIA o della comunicazione di inizio lavori di edilizia libera; d) L’agibilità potrà essere attestata dal direttore dei lavori o da un tecnico abilitato; e) facoltà per l’interessato di domandare il rilascio del certificato di agibilità parziale; f) possibilità di prorogare i termini di scadenza dei permessi di costruire e delle SCIA in forza di comunicazione dell’interessato.
- E' stata introdotta la possibilità di individuare “zone a burocrazia zero” in tutto il territorio nazionale. Esse non sono soggette a vincolo paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico. In presenza di un piano paesaggistico regionale approvato dal Ministero dei beni culturali, il parere del soprintendente,
necessario per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica deve essere dato nel termine di 45 giorni (non più 90 giorni). Quando il Soprintendente non rilascia il parere nel termine, l’amministrazione competente può procedere e pronunciarsi sulla domanda di autorizzazione. La validità delle autorizzazioni rilasciate prima del 21 agosto 2013 è prorogata di tre anni.
- Per quattro anni (a far tempo dal 20 settembre 2013) viene reintrodotto il regime di obbligatorietà della mediazione civile
e commerciale, a pena di inammissibilità dell'azione giudiziale. Le materie sono le seguenti: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medico-sanitaria e di diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Al riguardo il procedimento di mediazione è stato semplificato in relazione agli aspetti che seguono:
• previsione di un incontro preliminare, informativo e di programmazione, in cui le parti, davanti al mediatore, verifichino con il professionista se sussistano effettivi spazi per procedere utilmente alla mediazione;
• limite temporale della durata della mediazione in 3 mesi (non più 4 mesi). Una volta decorso tale termine il processo può essere iniziato o proseguito;
• il giudice può, anche in grado di appello (sia pure solo se si tratti di diritti disponibili) se risulti opportuno in relazione alla concreta controversia, ordinare la mediazione,
rendendola condizione di procedibilità;
Viene attribuito valore di titolo esecutivo all’accordo di mediazione sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono e che contestualmente attestano la conformità dei patti alle norme imperative e all’ordine pubblico;
• Sono trascrivibili nei Registri immobiliari gli accordi di mediazione in materia di usucapione;

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